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Nel 1938 il governo fascista
emana delle leggi che discriminano i cittadini italiani di origine e religione
ebrea. Pubblici manifesti di intellettuali razzisti avevano cercato, in
precedenza di conferire alle scelte politiche fasciste una parvenza di
scientificità
MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI
1. Le razze umane esistono.
La esistenza delle razze umane non e’ gia’ una astrazione del nostro spirito,
ma corrisponde a una realta’ fenomenica, materiale, percepibile con i nostri
sensi. Questa realta’ e’ rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di
milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono
ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non
vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto
che esitono razze umane differenti.
2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna
soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente
sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma
bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i
nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior
numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista
biologico le vere razze, la esistenza delle quali e’ una verita’ evidente.
3. Il concetto di razza e’ concetto puramente biologico.
Esso quindi e’ basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di
nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche,
religiose. Pero’ alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle
differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai
Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non e’ solo perche’ essi hanno una
lingua diversa e una storia diversa, ma perche’ la costituzione razziale di
questi popoli e’ diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti,
che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza
abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse
armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre
le diverse razze.
4. La popolazione dell’Italia attuale e’ nella maggioranza
di origine ariana e la sua civilta’ ariana. Questa popolazione a civilta’
ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco e’ rimasto della
civilta’ delle genti preariane. L’origine degli Italiani attuali parte
essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e
costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa.
5. E’ una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in
tempi storici. Dopo l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia
altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale
della nazione. Da cio’ deriva che, mentre per altre nazioni europee la
composizione razziale e’ variata notevolmente in tempi anche moderni, per
l’Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi e’ la stessa
di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi
rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da
almeno un millennio.
6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato
non e’ basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto
storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di
sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni
popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue e’ il piu’ grande titolo di nobilta’
della Nazione italiana.
7. E’ tempo che gli Italiani si proclamino francamente
razzisti. Tutta l opera che finora ha fatto il Regime in Italia e’ in fondo del
razzismo. Frequentissimo e’ stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai
concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da
un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o
religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente
italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire pero’ introdurre
in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani
e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani
un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi
caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze
extra-europee, questo vuol dire elevare l’italiano ad un ideale di superiore
coscienza di se stesso e di maggiore responsabilita’.
8. E’ necessario fare una netta distinzione fra i
Mediterranei d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani
dalI’altra. Sono percio’ da considerarsi pericolose le teorie che sostengono
l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza
mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e
simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti
che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla
in generale e’ rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha
lasciato all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di
assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica
popolazione che non si e’ mai assimilata in Italia perche’ essa e’ costituita
da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che
hanno dato origine agli Italiani. 10. I caratteri fisici e psicologici
puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo.
L’unione e’ ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso
non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze
appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri,
mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli
Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e
portatrice di una civilta’ diversa dalla millenaria civilta’ degli ariani.
•Il “Manifesto degli scienziati razzisti” venne pubblicato sul
“Giornale d’Italia” il
14 luglio 1938 e sottoscritto da 180
scienziati del Regime.
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero,
dichiara l’attualita’ urgente dei problemi razziali e la necessita’ di una
coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge
un’attivita’ positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo
della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso,
con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il
problema ebraico non e’ che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere
generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a) il divieto di matrimoni
di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e
altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti
pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio di italiani e italiane con
stranieri, anche di razze ariane, dovra’ avere il preventivo consenso del
Ministero dell’Interno; d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi
attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale - specie
dopo l’abolizione della massoneria - e’ stato l’animatore dell’antifascismo in
tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito e’ stato - in
taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica
unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri -
accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d’animo degli
ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiche’
antitetico a quella che e’ la psicologia, la politica, l’internazionalismo
d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo
mondiale e’, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d’entrata e l’espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il
divieto d’ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva piu’ oltre
essere ritardata, e che l’espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo
in voga e applicato dalle grandi democrazie - e’ indispensabile. Il Gran
Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che
saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero
dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri
i quali:
a) abbiano un’eta’ superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1 ottobre
XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza
ebraica, stabilisce quanto segue: a) e’ di razza ebraica colui che nasce da
genitori entrambi ebrei; b) e’ considerato di razza ebraica colui che nasce da
padre ebreo e da madre di nazionalita’ straniera; c) e’ considerato di razza
ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la
religione ebraica; d) non e’ considerato di razza ebraica colui che e’ nato da
un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della
ebraica, alla data del 1í ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di
cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sara’ applicata - escluso in
ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di
ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato
- i quali appartengono a: 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute
dall’Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) famiglie
dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 3)
famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola,
insigniti della croce al merito di guerra; 4) famiglie dei Caduti per la Causa
fascista; 5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista; 6)
famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel
secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani. 7) famiglie aventi
eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non
appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge
concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
a)
essere iscritti al Partito
Nazionale Fascista;
b)
essere possessori o
dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o piu’ persone;
c)
essere possessori di oltre
cinquanta ettari di terreno;
d)
prestare servizio militare
in pace e in guerra. L’esercizio delle professioni sara’ oggetto di ulteriori
provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide
inoltre:
1)
che agli ebrei allontanati
dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2)
che ogni forma di pressione
sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3)
che nulla si innovi per
quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attivita’ delle comunita’
ebraiche secondo le leggi vigenti;
4)
che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la
possibilita’ di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla
Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona
dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno
essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo
assumera’ nei riguardi dell’Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con
soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre
di studi sulla razza nelle principali Universita’ del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il
complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel
popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia
sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive
del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente
preparate dai singoli Ministri.
• La “Dichiarazione sulla razza” fu approvata da Gran consiglio del
fascismo il
6 ottobre 1938, e venne pubblicata sul
“Foglio d’ordine” del Partito nazionale fascista, il
26 ottobre 1938.
REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTa’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31
gennaio 1926-IV, n.100; Ritenuta la necessita’ assoluta ed urgente di dettare
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il
Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo
decretato e decretiamo;
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali
di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente
al presente decreto; ne’ potranno essere ammesse all’assistentato
universitario, ne’ al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza
ebraica.
Art. 3. A datare dal
16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza
ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1,
saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti
universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i
liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera
docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle
dette istituzioni a datare dal 16
ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica,
gia’ iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge e’ considerato di
razza ebraica colui che e’ nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se
egli professi religione diversa da quella ebraica.
Ant. 7. Il presente decreto-legge, che entrera’ in vigore alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara’
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per
l’educazione nazionale e’ autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi’
5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio
Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
REGIO DECRETO-LEGGE 7
settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa’ DELLA NAZIONE RE
D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Ritenuta la necessita’ urgente ed assoluta di provvedere; Visto l’art.
3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il
Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l’interno; Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge e’
vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e
nei Possedimenti dell’Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge e’ considerato
ebreo colui che e’ nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli
professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a
stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s’intendono ad ogni effetto
revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del
presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell’Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine
suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle
leggi di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell’applicazione
del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del
Ministro per l’interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente
interessati. Tale decreto non e’ soggetto ad alcun gravame ne’ in via amministrativa,
ne’ in via giurisdizionale. Il pres ente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara’ presentato al
Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l’interno,
proponente, e’ autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi’
7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio
Emanuele Mussolini
REGIO DECRETO - LEGGE
15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme
gia’ emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa’
DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge
5 settembre 1938-XVI, n. 1390; Veduto il
R. decreto-legge
23 settembre 1938-XVI, n. 1630; Veduto il
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare
approvato con R. decreto
5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni; Veduto il R. decreto-legge 3
giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l’art. 3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n.100; Riconosciuta
la necessita’ urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la
difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con
quelle sinora emanate; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del
DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno e del Nostro
Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello
per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; ne’ possono essere
ammesse al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed
impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione,
pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di
scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza
ebraica. E’ tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che
professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti
dalle Autorita’ ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni
italiani e’ vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il
divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piu’
autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonche’ alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese
dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle localita’ in cui il
numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunita’ israelitiche possono
aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole
elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere
quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole
il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari
di cui al presente articolo il personale potra’ essere di razza ebraica; i
programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate
da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri
di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal
Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti
gravare sulle comunita’ israelitiche.
Art. 6. Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
essere istituiti dalle comunita’ israelitiche o da persone di razza ebraica.
Dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole
private. Alle scuole stesse potra’ essere concesso il beneficio del valore
legale degli studi e degli esami a’ sensi dell’art.15 del R. decreto-legge
3 giugno 1938-XVI n.928,
quando abbiano ottenuto di far parte in qualita’ di associate dell’Ente
nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno
quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni
italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.
Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potra’
essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di
razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l’abilitazione a
impartire l’insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza
ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi
di cui al precedente art.1 e’ dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere
i titoli per l’eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo
di sospensione di cui all’art.3 del R. decreto legge
5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono
integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in
servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti
di razza ebraica decadono dall’abilitazione.
Art. 9 Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per
alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio
a cui dal Ministro per l’interno siano state riconosciute le benemerenze
individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa
della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e
il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in
via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica
gia’ iscritti nei passati anni accademici a Universita’ o Istituti superiori
del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi
superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle
Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d’arte
drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di
secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche
agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l’anno accademico 1938-39 la decorrenza dei
trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potra’ essere
protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle
Universita’ e degl’Istituti d’istruzione superiore avranno vigore per l’anno
accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al
29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge
5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e
23 settembre 1938-XVI, n.1630,
sono abrogati. E’ altresi’ abrogata la disposizione di cui all’art.3 del Regio
decretolegge
20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sara’ presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Ministro proponente e’ autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a
San Rossore, addi’
15 novembre 1938 - XVII
Vittorio
Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
DECRETO-LEGGE
17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa’
DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Ritenuta la necessita’ urgente ed assoluta di
provvedere; Visto l’art. 3, n. 2, della legge
31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta’ del potere esecutivo
di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta
del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di
concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le
finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza
ariana con persona appartenente ad altra razza e’ proibito. Il matrimonio
celebrato in contrasto con tale divieto e’ nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del
cittadino italiano con persona di nazionalita’ straniera e’ subordinato al
preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle
Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito
Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle
Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed
Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalita’
straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni
previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita
dell’impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli
italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni
di matrimonio, e’ obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni
delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel
caso previsto dall’art. 1, non procedera’ ne’ alle pubblicazioni ne’ alla
celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al
disposto del presente articolo e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
lire cinquemila.
Art. 6. Non puo’ produrre effetti civili e non deve, quindi,
essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’art.5 della
legge
27 maggio 1929-VII, n. 847,
il matrimonio celebrato in violazione dell’art.1. Al ministro del culto,
davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, e’ vietato l’adempimento di
quanto disposto dal primo comma dell’art.8 della predetta legge. I trasgressori
sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del
disposto dell’art. 2 e’ tenuto a farne immediata denunzia all’autorita’ competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge: a) e’ di razza ebraica
colui che e’ nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a
religione diversa da quella ebraica; b) e’ considerato di razza ebraica colui
che e’ nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalita’
straniera; c) e’ considerato di razza ebraica colui che e’ nato da madre di
razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) e’ considerato di razza ebraica
colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalita’ italiana, di cui uno
solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque,
iscritto ad una comunita’ israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro
modo, manifestazioni di ebraismo. Non e’ considerato di razza ebraica colui che
e’ nato da genitori di nazionalita’ italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da
quella ebraica.
Art. 9. L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata
ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli
estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano
appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale
annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o
autorizzazioni della pubblica autorita’. I contravventori alle disposizioni del
presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica
non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare
l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla
razza ebraica c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende
dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme
dell’art. 1 R. decreto-legge 18
novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che
impieghino cento o piu’ persone, ne’ avere di dette aziende la direzione ne’
assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco; d) essere
proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire
cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso,
abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali
non esista l’imponibile, esso sara’ stabilito sulla base degli accertamenti
eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprieta’
immobiliare di cui al R. decreto-legge
5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno,
per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute,
saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle
lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica puo’ essere privato della
patria potesta’ sui figli che appartengono a religione diversa da quella
ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non
corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non
possono avere alle proprie dipendenze, in qualita’ di domestici, cittadini
italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire
mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone
appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello
Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o
che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni,
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti
ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o
mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle
aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque
costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed
Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela
dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di
carattere continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o
direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che
attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento
dei propri fini, nonche’ delle societa’, il cui capitale sia costituito, almeno
per meta’ del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le
Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni
delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza
degli interessati, puo’, caso per caso, dichiarare non applicabili le
disposizioni dell’art 10, nonche’ dell’art. 13, lett. h): a) ai componenti le
famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei
caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti
condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al
valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 2) combattenti nelle
guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la
croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito
eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art.16. Nei casi preveduti
alla lett. b), il beneficio puo’ essere esteso ai componenti la famiglia delle
persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono
richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei
registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per
l’interno non e’ soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in
via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati
componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti
fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui
all’art. 14 lett. b), n. 6, e’ istituita, presso il Ministero dell’interno, una
Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede,
di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato
Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. E’ vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora
nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e’ data facolta’ al Ministro per l’interno,
sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal
divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con
persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che
si trovano nelle condizioni di cui all’art.8, devono farne denunzia all’ufficio
di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro
il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con
l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati
nell’art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal
servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta
stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art.20, sono ammessi a far valere
il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In
deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di
tempo prescritto e’ concesso il trattamento minimo di pensione se hanno
compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi e’ concessa una
indennita’ pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni
di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all’art.21 sono estese, in quanto
applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell’art.13.
Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art.21,
liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le
indennita’ previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il
rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei
alla volonta’ dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana
comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1í gennaio 1919 si
intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si
applichi l’art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono
lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell’Egeo
entro il
12 marzo 1939-XVII. Coloro
che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno
puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e
saranno espulsi a norma dell’art.150 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. decreto
18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell’art.24 non si
applica agli ebrei di nazionalita’ straniera i quali, anteriormente al 1í
ottobrel938-XVI: a) abbiano compiuto il 65í anno di eta’; b) abbiano contratto
matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell’applicazione del
presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza
al Ministero dell’interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all’applicazione del presente
decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i
Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui
nominata. Il provvedimento non e’ soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla e’ innovato per quanto riguarda il pubblico
esercizio del culto e la attivita delle comunita’ israelitiche, secondo le
leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare
tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque,
incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re e’ autorizzato ad emanare le norme necessarie
per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sara’ presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l’interno,
proponente, e’ autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a
Roma, addi”
17 novembre 1938 - XVII
Vittorio
Emanuele Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei
cittadini di razza ebraica
Con Legge 29
Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa
l’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista,
medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere,
architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale,
e’, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti
disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica e’ vietato
l’esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica
non discriminato e’ vietato l’esercizio della professione di giornalista. Per
quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge
15 novembre 1938-XVII, n.
1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a
termini dell’art. 14 del Regio decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno
iscritti in “elenchi aggiunti”, da istituirsi in appendice agli albi
professionali, e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma
delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.
Sono altresi’ istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente
previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali,
elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano
agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina
degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i
quali esercitano una delle professioni indicate dall’art. 1, esclusa quella di
giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le
disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare
nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali
previsti dall’art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di
categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste
rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina
dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. E’ fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle
condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei
ruoli di cui all’art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza
ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I
trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a
lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente
ricorso per l’accertamento della razza ai sensi dell’art. 26 del R.
decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n.
1728. Il reato sara’ dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia
deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza
ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la
tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d’ufficio all’accertamento. La
cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non
oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La
deliberazione e’ notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario,
e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere
iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono
istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole
professioni previsti dall’art. 4. Nessuno puo’ essere iscritto
contemporaneamente in piu’ di un elenco per la stessa professione; su domanda
dell’interessato e’ ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale
all’altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell’anzianita’ di
iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all’art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano
ottenere l’iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al
primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la
residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali e’ necessario:
a) essere cittadini italiani; b) essere di specchiata condotta morale e di non
avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione; c)
avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in
possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali
per l’esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l’iscrizione negli elenchi
speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due
anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o
cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire
l’iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure
di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R. decreto
18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l’iscrizione devono
essere corredate dai seguenti documenti: a) atto di nascita; b) certificato di
cittadinanza italiana; c) certificato di residenza; d) certificato di buona
condotta morale, civile e politica; e) certificato generale del casellario
giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e
certificato dei procedimenti a carico; f) certificato dell’Autorita’ di
pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che
questi non e’ stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto
18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo profesionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui
all’art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e
regolamenti professionali, sono esercitate nell’ambito di ciascun distretto di
Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa
ha sede presso la Corte di appello, e’ presieduta dal primo presidente della
Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed e’ composta
di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’Interno, dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai
Ministri per l’Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le
Corporazioni, nonche’ dal Presidente della Confederazione Fascista dei
Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui
all’articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e
Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli
nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino
alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le
domande di cui all’art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla
presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco
speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l’intervento di almeno
quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono
prese a maggioranza di voti; in caso di parita’ di voti prevale quello del
presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed
al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonche’ al Prefetto,
qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla
iscrizione ed alla cancellazione dall’elenco, nonche’ ai giudizi disciplinari,
e’ dato ricorso tanto all’interessato quanto al Procuratore generale della
Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al
Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha
sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all’articolo precedente,
e’ presieduta da un magistrato di grado terzo ed e’ composta del Direttore
generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri,
rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito
Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educazione
Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l’Agricoltura e per le Foreste e per le
Corporazioni, nonche’ dal Presidente della Confederazione Fascista dei
Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati
con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi
durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in
sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza
del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con
l’intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia
provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta
Commissione.
CAPO III
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la
Commissione di cui all’art. 12 procede alla revisione dell’elenco speciale,
apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai
provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo
comma, e 15.
Art. 18. La Commissione puo’ applicare sanzioni
disciplinari: 1) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell’elenco
speciale commesso nell’esercizio della professione; 2) per motivi di manifesta
indegnita’ morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono: a) censura; b)
sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
3) cancellazione dall’elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono
notificati all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. L’istruttoria
che precede il giudizio disciplinare puo’ essere promossa dalla Commissione su
domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio in
seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o piu’ membri. I
fatti addebitati devono essere contestati all’interessato con l’assegnazione di
un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall’elenco speciale, oltre che per
motivi disciplinari, puo’ essere pronunciata dalla Commissione, su domanda
dell’interessato. Puo’ essere promossa d’ufficio su richiesta del procuratore
generale della Corte di appello nel caso: a) di perdita della cittadinanza; b)
di trasferimento dell’iscritto in altro elenco; c) di trasferimento
dell’iscritto all’estero. Contro la pronuncia della Commissione e’ sempre
ammesso ricorso a norma dell’art. 15.
Art. 20. La condanna o l’applicazione di una
delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato col R. decreto 18
giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall’elenco
speciale. L’iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero
deferito per l’applicazione di una delle misure di cui al comma precedente,
puo’ essere sospeso dall’esercizio della professione. La sospensione ha sempre
luogo quando e’ emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell’esercizio professionale degli iscritti negli elenchi
aggiunti e negli elenchi speciali.
Art. 21. L’esercizio professionale da parte dei cittadini
italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, e’ soggetto alle
seguenti limitazioni: a) salvi i casi di comprovata necessita’ ed urgenza, la
professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone
appartenenti alla razza ebraica; b) la professione di farmacista non puo’
essere esercitata se non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con R. decreto
27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l’Ente cui la farmacia
appartiene svolga la propria attivita’ istituzionale esclusivamente nei
riguardi di appartenenti alla razza ebraica; c) ai professionisti di razza
ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di
pubblico ufficiale, ne puo’ essere consentito l’esercizio di attivita’ per
conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli
articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La
disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai
cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli “elenchi aggiunti”.
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere
iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se gia’ iscritti, ne sono
cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non
possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di
cui al R. decreto-legge
24 luglio 1936-XIV, n. 1548,
o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell’art. 32 del testo unico
delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni,
approvato con R. decreto 20
settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono gia’ iscritti, ne sono
cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani
di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica,
perdono il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere da
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. E’ vietata qualsiasi forma di associazione e
collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza
ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L’esercizio delle attivita’
professionali vietate dall’art. 21 e’ punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
La trasgressione alle disposizioni di cui all’art. 25 importa la cancellazione,
secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli
elenchi speciali.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono
continuare l’esercizio della professione senza limitazioni fino alla
cancellazione dall’albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano
ottenuto la iscrizione nell’elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attivita’
professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare,
qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza
ebraica. E’ tuttavia in facolta’ del cliente non appartenente alla razza
ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato
l’incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall’albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica,
ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in
virtu’ dell’art. 10 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonche’ tutti coloro
che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa
abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove
sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e
regolamenti per l’iscrizione negli albi, nonche’ dalla presente legge, potranno
ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall’esercizio a
norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento
di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale
del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno
maturato il periodo di tempo prescritto e’ concesso il trattamento minimo di
pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, e’
concessa una indennita’ di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che
cessano dall’impiego per effetto della presente legge, verra’ corrisposto dal
datore di lavoro l’indennita’ di licenziamento prevista dal contratto collettivo
di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d’impiego per
motivi estranei alla volonta’ del giornalista. L’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani “Arnaldo Mussolini” provvedera’ alla
cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla
liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento
al nome dei medesimi della proprieta’ della polizza di assicurazione sulla
vita, contratta dall’Istituto presso l’Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti
tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla
legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30
della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la
cessazione del rapporto d’impiego privato tra i professionisti di razza ebraica
e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i
Ministri interessati, e’ autorizzato ad emanare le norme per la determinazione
dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il
funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge,
l’appartenenza alla razza ebraica e’ determinata a norma dell’art. 8 del R.
decreto - legge
17 novembre 1938 - XVII, 1728,
ed ogni questione relativa e’ decisa dal Ministro per l’interno a norma
dell’art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non e’ contemplato dalla presente legge,
si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano
le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell’art. 3,
n. 1, della legge
31 gennaio 1926 - IV, n. 100,
le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per
l’attuazione della presente legge.
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