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Ca
Costamagna si servì di una
piccola ma assai autorevole tribuna, il giornale “Rivolta ideale, organo del
“Fronte degli italiani” dalla quale muovere i propri appunti alla
Costituzione che si configurava per lui, innanzitutto, come il prodotto della “Repubblica
dei partiti” legittimata non dal consenso popolare ma dalla forza più o
meno ricattatoria degli apparati politici usciti vincitori dalla guerra civile.
Per lo studioso ligure la Costituzione nasceva su un presupposto completamente
errato: il partitismo che per natura e definizione si poneva in antitesi
al “bene comune” dell’unità nazionale. Esso incarnava i “nuovi
egoismi” rispondenti a logiche estranee agli interessi popolari nazionali
le cui forme più evidenti erano date dal partito cattolico e dal partito
comunista i cui referenti, nell’immediato dopo-guerra, non erano in Italia.
Riflettendo su come la Repubblica italiana non poteva essere considerata la “Repubblica
degli italiani”, ma “dei partiti”, e precisamente dei “partiti
antifascisti”, Costamagna osservava che nel disegno del progetto
costituzionale mancava “qualsiasi concetto positivo di organizzazione del
Popolo italiano”. Il progetto costituzionale, secondo Costamagna, era
dominato da due criteri sviluppatisi intorno all’unica idea negativa del
“diritto
dei partiti”: il partitismo e la faziosità.
“Non ha precedenti –
aggiungeva – nel diritto dei cosiddetti “governi liberi”, il formale
riconoscimento che il progetto compie del diritto dei partiti sotto l’obliqua
formula della dichiarazione di un diritto individuale al partito politico:
Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per
concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale” (art.
49) (47 del progetto costituzionale). “Qui la allusione del “metodo
democratico” preannuncia la faziosità rivelando il proposito di reprimere ogni
intrusione di estranei per quanto cittadini nella giostra che a se stessi
riservano i partiti dominanti. Ma il rilevamento allo scopo di “determinare la
politica nazionale” confessa che l’indirizzo generale politico dovrebbe essere
la risultante esclusività d’accordo dei partiti senz’avvenire che in tal modo
si annulla ogni azione unitaria nazionale”. E’ quanto accade da quarant’anni in Italia dove le
decisioni, di ogni tipo, ordine e grado, vengono prese esclusivamente
dalle segreterie
politiche dei partiti incuranti spesso perfino del mandato che il popolo,
astrattamente inteso, ha creduto di dare al partito politico con il voto. In
pratica si assiste ad un singolare e poco dignitoso balletto: in alcune parti,
segnatamente quella dei principi fondamentali, la Costituzione esalta i diritti
degli individui, ma di fatto, al momento di regolamentare l’applicazione di
questi diritti, consegna tutto il potere nelle mani dei partiti, dei loro capi,
degli apparati burocratici mediante l’applicazione della “democrazia
indiretta”. A
tale riguardo Costamagna osserva: “Tutti i cittadini, nominalmente,
senza distinzione di sesso, appena maggiorenni, sono elettori (art.45 della
prima stesura, n.d.r.). Ma alle cariche pubbliche, a cominciare da quella di
deputato, sono i partiti che designano i titolari, facendone i servi della
propria volontà. Non al corpo elettorale, ma ai “deputati dei partiti” spetta
la nomina dello stess presidente della Repubblica, che pur dovrebbe essere il
Capo dello Stato, l’espressione vivente dell’unità e della continuità
nazionale. “Evidentemente il governo presidenziale nordamericano – proseguiva
Costamagna – non sembra abbastanza democratico ai costituenti antifascisti.
Sono i partiti che debbono intendersi su l’uomo che dovrà ricoprire la carica
suprema e questi solo ai partiti dovrà essere debitore del posto, non già re
senza corona, ma umile ufficiale di scrittura, incaricato di omologare le
transazioni dei partiti stessi,quali gli verrebbero presentate dal Primo
Ministro, anch’esso ombra di un’ombra, in funzione di un Consiglio dei
Ministri, composto dai delegati delle irresponsabili direzioni dei partiti deliberanti
“privatamente” fuori del Parlamento”. Costamagna paventava a questo punto, non senza
ragione, che la disastrosa esperienza di De Gasperi e dal governo provvisorio
della Repubblica sarebbe diventata definitiva. I fati, purtroppo, sotto il
profilo dell’instabilità governativa e della litigiosità partitica intorno alla
gestione del potere nell’arco di ben quattro decenni hanno dato ragione al
giurista ligure. Non poteva e non può del resto essere diversamente. “Il
principio del parlamentarismo – argomentava Costamagna - , sancito coll’obbligo espresso fatto a
ogni Governo della Repubblica di conseguire, appena, costituito un voto di
fiducia dal Parlamento, non è la maschera del principio del partitismo, autorizzato
non disciplinato dal progetto. Nella realtà il governo di u popolo oppresso e
straziato, come il nostro, dal fenomeno dei partiti di massa, sarebbe
condannato all’impotenza, alla nullaggine. “(…) E senza pudore – concludeva –
per il giudizio della Storia, il progetto ella solennità quasi sacra di un
testo costituzionale, sotto il titolo “Disposizioni transitorie e finali”,
verrebbe sancito, documento inaudito, la faida di partito a fondamento della
Repubblica democratica italiana. Fascismo e monarchia cause perpetue di
indegnità civile”.
Le ragioni del partitismo, dunque, dominarono i lavori della Costituente che
elaborò una Carta fondamentale inficiata sostanzialmente da due difetti: il
pregiudiziale rifiuto dell’adozione del presidenzialismo che avrebbe sottratto
ai partiti potere e controllo sulla società civile, spirito di vendetta nei
confronti di una parte tutt’altro che esigua del popolo italiano. Insomma, la
Costituzione è stata il prodotto, secondo Costamagna, degli interessi politici
e “privati”
di una pare di italiani in opposizione ad un’altra. Su questo presupposto la
Repubblica s’è rivelata un inganno dal momento che il primo tradimento
perpetrato da quella Costituzione materiale che ne ha retto le sorti è stato
contro il bene comune dell’unità nazionale. Da queste emozioni nasceva il
richiamo di Costamagna ad un ideale “fronte degli italiani” perché ingaggiare una vera e
propria “lotta per lo Stato” di opporre finalisticamente a tutte le concezioni
antistatali in cui i germi s’annidavano nei partiti impegnati nell’elaborazione
della Costituzione. “Non vi è più traccia – scriveva nel luglio 1947 –
nel nostro costume politico della legalità parlamentare, qualificata dalla
spontaneità e dalla variabile delle maggioranze e quindi dall’indipendenza del
singolo deputato o, insomma, dal rispetto della personalità umana. E poiché sul
diritto dei partiti, esprimenti incompatibili concezioni del mondo in funzione
di civiltà opposte e contro l’altro sospinti dal furore della conquista
integrale del potere, non si può sorgere l’unità di un qualsiasi ordine morale
e giuridico, ecco che la lotta per lo Stato si disegna ormai nelle condizioni
di una spaventosa anarchia, dalla quale non si può prevedere se, quando e come
il nostro Popolo riuscirà a trarsi fuori”. Assumendo una propria specifica individualità i
partiti si ponevano dunque quali effettivi soggetti della sovranità pubblica in
possesso di grandi strumenti operativi, tanto da presentarsi come controaltare,
alla forma Stato
classicamente intesa. Nella formazione degli organi pubblici, infatti, i
partiti sostituivano e sostituiscono la partecipazione della loro delegazione
(lottizzazione) al principio rappresentativo popolare, fino a ridurre la
funzione del Parlamento al semplice e degradato compito di dare un crisma di
legalità alle decisioni adottate dai rispettivi esecutori, al di fuori, e
spesso contro, di esso.
Si è dunque
in presenza di una concorrenza di dittature di parte in antagonismo reciproco: la
poliarchia. Nell’esperimento costituzionale post-bellico Costamagna vedeva
oscurarsi le idee stesse di Stato e di Nazione, gli “interessi comuni”
smarrirsi e la decadenza del “politico” prendere forma e consistenza la “potenza
costituzionale”, cioè un potere “ordinato”, come scriveva Oswald
Spengler, si frammentava in “informi potenze individuali”, cioè a dire
in un potere sostanzialmente “arbitrario”. Il partitismo – che nella
pratica del potere sarebbe divenuto ben presto partitocrazia – non era il solo “vizio
d’origine” della Costituzione. Ce n’era un altro altrettanto grave al punto
di configurarsi come assurdo. Con brillante spirito polemico Costamagna
osservava che nessuna forza politica, nessun rappresentante del “nuovo
ordine” democratico aveva detto al popolo italiano che genere di Repubblica
si stava costruendo e no lo aveva neppure invitato a pronunciarsi in merito. Il
popolo sovrano fu impedito, insomma, di compiere il solo autentico atto sovrano
che vale a qualificare – oltre che a legittimare – anche in termini dottrinari,
una democrazia: a pronunciarsi, cioè, liberamente sul tipo di reggimento
politico nel quale avrebbe voluto riconoscersi ed operare. Infatti, parlare di
Repubblica senza ulteriori qualificazioni significa ben poco dal momento che di
repubbliche ne esistono diverse specie. Per la Repubblica presidenziale o per
quella parlamentare si sarebbe espresso il popolo italiano? E’ un mistero che
resterà per sempre sepolto nello scrigno inaccessibile della memoria
istituzionale del nostro Paese. Solo nell’ipotesi di una tale deliberazione
popolare – sosteneva Costamagna – la Repubblica non sarebbe nata “viziata”,
aggiungendo che la mancata illuminazione preventiva della volontà popolare sui
termini della Costituzione repubblicana da adottare, impone che, quanto meno,
come si è fatto in Francia, venga sottomessa a referendum il testo
eventualmente approvato dalla Costituente. Il problema sollevato da Costamagna
era tutt’altro che marginale, essendo sostanziali le differenze tra la
Repubblica parlamentare e la Repubblica presidenziale. Questa, come ognuno sa, “rispondere
all’esigenza di assicurare l’unità e la continuità dell’indirizzo politico”,
mentre la Repubblica parlamentare, fondata sul sistema dei partiti, “finisce
in quel metodo dei governi di coalizione che sono la negazione di un governo”.
Governare significa non soltanto
gestire, ma anche – e qualche volta soprattutto – decidere. Decidere
magari sullo stato d’eccezione, come asseriva Carl Schmitt; di certo il
compromesso, la tergiversazione, il ricatto palese ad occulto tipico delle
coalizioni governative partitocratriche sonoil contrario della Nazione di
governo e di governabilità. Costamagna vedeva nel presidenzialismo lo strumento
più idoneo per governare e nel Presidente eletto a suffragio universale il “custode
della legalità” e quindi della Costituzione del popolo: un re senza corona,
come si diceva, ma dotato di autentici poteri decisori. Come ho accennato, un
altro degli aspetti del “nuovo ordine” su cui si appuntavano
maggiormente le critiche di Costamagna era costituito dalla sottrazione del
testo costituzionale al referendum popolare. Insomma, in nome del popolo
sovrano si era deciso che tipo di Repubblica adottare; ed al popolo sovrano non
veniva data neppure la possibilità di pronunciarsi, di far conoscere il suo
parere sulla sua norma fondamentale. “Lo stesso progetto della Costituzione
– osserva Costamagna - , che pure ammette il referendum sulla materia
legislativa ordinaria, e dello Stato e delle regioni, lo ha in modo lassativo,
escluso per l’atto costituzionale, prevedendone la promulgazione da parte del
Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell’assemblea costituente. “In Francia, forse per suggestione del
movimento che si è definito del Rassemblement populaire del genere De Gaulle, o
per maggior rispetto a Gian Giacomo Rousseau, si è interpellata la volontà
popolare al testo della Costituzione. In Italia invece, i partiti costituenti
vogliono eseguire gli esempi delle Carte spagnole del 1931, su cui si sono del
resto uniformati anche in quasi tutte le disposizioni organiche e nel disegno
generale. Voglia Iddio che le due esperienze non abbiamo lo stesso destino!
“Non occorre essere dei feticisti della sovranità popolare – proseguiva
Costamagna – per capire che la democrazia tipo, la “vera” democrazia, la democrazia
“pura”, sarebbe soltanto quella diretta e che essa troverebbe ragioni di
manifestazioni soprattutto sull’atto di fondazione dello Stato. Ma i politici
del sistema parlamentare hanno sempre osteggiato e referendum e iniziativa
popolare di legislazione, istituti specifici di tale democrazia; tanto che la
nostra letteratura sull’argomento, da Arcangelo Ghisleri a Giuseppe Rensi ha
creduto poterli presentare come correttivi indispensabili contro il malcostume
per cui la classe dirigente dei parlamentari riuscirà a dominare il corpo
elettorale”. Esattamente si è potuto riconoscere che la parola “sovranità
popolare” non conviene, né in linea di fatto, né in linea di diritto, alla
moderna teoria democratica, dato e non concesso che democrazia significhi qualche
cosa di più e di meglio che il diritto dei partiti”. I rilievi storici di
Costamagna al “nuovo ordine” non si esauriscono qui. La “lotta per lo
Stato” era per lui anche lotta contro la disgregazione nazionale
istituzionalista sotto le forme del regionalismo e del classicismo, entrambi
recepiti dalla Costituzione. Per taluni versi, specie per quel che concerne il
primo, le preoccupazioni di Costamagna potrebbero riuscire esasperate, ma per
comprenderle adeguatamente bisogna rapportarsi al tempo in cui lo studioso ne
discuteva: un tema carettirazzato da una mortificante divisione morale e
politica del Paese. Per ciò che riguarda la polemica anticlassista, altro
motivo di disgregazione nazionale, Costamagna osservava:
“I partiti di
avanguardia che hanno confezionato la Carta del 1947, compreso il partito
comunista, sono rimaste alle stravecchie formule del sindacalismo democratico
nelle sue correlative libertà, ed oggi, come di ragione, in ossequio alla
democrazia, lasciamo al partito comunista di dettar legge per i rapporti
sociali nel campo della produzione. “Il fatto significativo è che sia
riconosciuta l’esistenza di organi per la lotta di classe e che essi vengano
abilitati a spingerla sino alle estreme conseguenze pratiche, sotto la
direzione di un partito che si professa apertamente lo strumento di un regime,
il quale per suo conto proscrive con un pugno di ferro ogni accenno di libertà
sindacale e fonda il suo sistema economico sull’autoritarismo, il monopolio e
l’imperialismo. E’ una delle più sfacciate mistificazioni della storia; ma noi
vinti non siamo autorizzati a denunciarla. Bisogna inoltre aggiungere che il
sindacalismo è visto con favore dalla plutocrazia privata, la quale si avvale
all’occorrenza della sua complicità contro il pubblico potere; il che spiega
molte cose. “A nessuno dei nostri costituenti è mai passato per la mente, per
un solo istante, per non morire, riesaminare il problema del sindacalismo!
Soprattutto occorreva chiedersi se e come la capacità produttiva di quella che
è pur forza chiamare la “azienda economica nazionale” avrebbe potuto
sostenersi, sotto lo squasso economico e finanziario di un’azione sindacale
preordinata ufficialmente alla lotta di classe a beneficio di una potenza
straniera”.
La “lotta per lo Stato”
Fra le correnti di pensiero,
che “attraversano” il Fascismo, quella rappresentata da Carlo
Costamagna fu tra i più rilevanti. Dire, ora, quanto le sue idee sono seguite è
difficile, e, forse poco interessante; di sicuro furono discusse e dibattute
come contributo alla definizione dello Stato fascista la cui essenza,
Costamagna, l’individuò nel principio rivoluzionario che lo aveva originato e
quindi nel Partito unico e “totalitario”. Che questa formulazione
sia stata accettata, in taluni ambienti fascisti, ed avversata, in altri, è
noto; quel che resta da approfondire sono le argomentazioni fornite da
Costamagna nella costruzione della sua “interpretazione” dello
Stati che, ispirata da una buona dose d’intransigenza intellettuale si
configura come una delle tendenze che maggiormente ne penetrano
l’effettuabilità. In un certo senso Costamagna può essere, non senza motivo,
ritenuto “eretico”all’interno del Fascismo non soltanto per
l’accennata intransigenza, ma per il suo approccio all’interpretazione della
crisi del sistema liberale e dell’avvento dello Stato fascista che si
discostava, sia pure in modo originale, di quella più seguita dagli studiosi
del nuovo ordine statuale e civile. La prospettiva dalla quale Costamagna si
pone nell’osservare i mutamenti politici e sociali del suo tempo, è aliena dal
particolarismo di numerosi pensatori a lui contemporanei e si potrebbe definire
“cosmica”, nel senso che inquadra la rivoluzione fascista in un
disegno d’ampia portata storica, coinvolgendola in quella complessivo reazione
all’“ideale moderno” che si affermò politicamente – e quindi
sotto le forme di “Stato moderno” in Europa fra la fine
dell’Ottocento ed il primo decennio del nuovo secolo. L’ideale moderno di
Stato, cioè liberal democratico, appare a Costamagna come il principio negatore
dell’essenza stessa dello Stato cui la cultura politica europea perviene
accettando e facendo seguito alle teorie di Cartesio e Rousseau che
rappresenterebbero, come scrisse nella Storia e dottrina del fascismo, “la
svalutazione delle elementari attitudini vitali della civiltà che essa vorrebbe
esprimere nel tipo più elevato. E per vero ogni crisi della civiltà si
manifesta essenzialmente quale indebolimento della “facoltà di volere”.
Ha costatato Foustel de Coulanges, a proposito della caduta del mondo antico:
ogni crisi della civiltà proviene dalla scomparsa delle energie, della forza e
della volontà”. “L’indebolimento della volontà, e quindi della responsabilità
morale, è per l’appunto il risultato delle tendenze positiviste, del
cosiddetto “pensiero moderno”. Fisiologia e sociologia si dettero la
mano nell’opera di demolizione”. Secondo Costamagna, lo spirito delle
rivoluzioni nazionali e popolari, come quella fascista, si manifesta quale
reazione alle conclusioni pacifiste, umanitarie, cosmopolitiche ed antistatali
accolte e propugnate dalle varie ideologie del “pensiero moderno”e
da loro presentate come “verità universali” che alle prove
storiche non hanno retto per il tenore negativo ed astratto dei motivi sui
quali avrebbe dovuto fondarsi. Questi motivi, secondo Costamagna, non hanno
tenuto, si sono rivelati fragili soprattutto dopo la prima sconfitta mondiale,
in Italia come nel resto d’Europa, nel convulso movimento d’idee e di
rivolgimenti sociali e politici che hanno messo a dura prova le ragioni
dell’ottimismo progressista che, un po’ ovunque, s’impose nel secolo scorso
sotto le specie di razionalismo, idealismo, positivismo, sociologismo; tendenze
tutte che possono essere definite anche come “idealismo razionalista e
materialismo razionale”. La rivolta contro tutto ciò si estrinseca in un
appello a tutte le facoltà dello spirito, agli elementi dell’istinto,
dell’intuizione, della passione, del sentimento, per arrivare ad una
costruzione unitaria della vita simile a quella che la civiltà europea ha
raggiunto in altre fasi della sua storia prima dell’affermazione
dell’illuminismo. Per Costamagna, la rivoluzione francese è all’origine della “negazione
dello Stato”, inteso quale suprema forma del “politico”. Ai giuristi,
secondo Costamagna, è da attribuire tale responsabilità, poiché furono loro a
voler ridurre la realtà dello Stato al diritto, cioè, ad una serie di concetti
giuridici, e che, pertanto, meritano, a pieno titolo, la definizione di
“giuristici” attribuitagli da Giorgio Jellinek; continuatori delle teorie
rousseauiane e, coerentemente, propugnatori del “realismo sociologico”, del
“normativismo”, del “pluralismo giuridico”. Contro tutte queste scuole,
Costamagna, è molto critico. Il “realismo sociologico”, compiutamente e brillantemente,
formulato da Léon Duguit, nel “Traité de droit constitutionnel”, propugna la
tesi per la quale la regola normativa del diritto non può discendere da una
volontà umana, perché non si può ammettere l’esistenza di una volontà che sia,
per sua natura, superiore ad un’altra volontà. In tale prospettiva la regola
giuridica normativa sarebbe la condizione stessa per il mantenimento della vita
sociale ed avrebbe il valore di uno “statuto sociale”. Duguit, nell’argomentare
questa singolare tesi, si dimostra particolarmente incline a dare “forma
giuridica” all’ideologia egualitaria, per nulla scalfito, nelle sue certezze,
dagli esiti “oligarchici” dei primi provvedimenti legislativi adottati dai
rivoluzionari del 1889. In punto di diritto, Costamagna, con efficacia, rileva
le sfasature insite nella dottrina del “Realismo sociologico” scrivendo:
“Appena le regole costruttive del diritto che hanno lo scopo di attuare le
regole normative, e sono, quindi, prive di contenuto giuridico, nel senso
proprio della parola, sarebbero di competenza dello Stato. Più esattamente,
poiché lo Stato non esisterebbe secondo i detti giuridici, tali regole
sarebbero di competenza di quegli uomini che, in un dato gruppo, detengono i
mezzi di forza. Ma questo gruppo non è in grado, di per se, di stabilire la
legalità delle norme costruttive che esso emana. La legalità, dunque, sarebbe
soltanto dalla conformità, di queste norme, con la regola normativa che emana
dalla coscienza sociale che sancisce le norme costruttive, di potere, riconoscendone,
con le sue contrazioni e reazioni istintive, la corrispondenza e la conformità
alla regola normativa. Queste contrazioni, e reazioni spontanee, deriverebbero
dal sentimento della socialità e della giustizia nella sua estrinsecazione
individuale in un quadro definito universale”. La dottrina del “normativismo”
elaborata da Hans Kelsen prima in “Haupt problemen der Staatslehre” e
poi, più compiutamente, in “La dottrina pura del diritto”, si pone,
invece, come scopo, l’identificazione dello Stato con il diritto. In tale
prospettiva, secondo Costamagna, lo Stato non sarebbe che un sistema di norme,
vale a dire una formazione risultante dall’esistenza di un insieme di regole
costituenti, in seno ad ogni comunità politica, l’ordinamento giuridico in
vigore. Per Costamagna, la teoria Kelseniana intende liberare la dottrina del
diritto da “ogni ideologia”, da ogni “metafisica” e, perciò, di risolvere il
dualismo, coltivato dalla scienza, tra diritto e Stato. Questo sarebbe un
semplice “ordinamento giuridico”, cioè un insieme di norme, come qualsiasi
altro gruppo umano, sebbene sia, di tutti i gruppi, il più complesso. Perciò si
affermava che la realtà dello Stato non esisteva. La personalità dello stato
sarebbe stata inventata “per mascherare il dominio dell’uomo sull’uomo”. La
validità dell’ordinamento, cioè dello Stato, riposerebbe nella norma
fondamentale di ragione che la sostiene (Ursprung o Grundnorm), e questa
sarebbe estrinseca a ciascuno Stato, perché, a sua volta, la validità
dell’ordinamento d’ogni Stato si richiamerebbe ad una norma internazionale che
la giustifica. L’intenzione, tutt’altro che celata, di Kelsen è quella di
arrivare, ad una sorta di “diritto mondiale” – vera lugubre religione di tutti
gli apologeti dei cosiddetti diritti dell’uomo poco inclini a riconoscere,
valutare, difendere e propugnare “il diritto dei popoli” – derivante dalla
fusione, o meglio, confusione, del diritto costituzionale con il diritto
internazionale. Anche la teoria del “pluralismo giuridico”, proposta da Santi
Romano nell’opera “L’ordinamento giuridico (1918) ” e condivisa da molti
studiosi fascisti, è criticata, e respinta, da Costamagna. Essa si appalesa
come la combinazione delle due precedenti dottrine richiamate. Osserva
Costamagna che: “Lo Stato alla medesima stregua di qualunque altro gruppo
umano, è un mero ordinamento giuridico. Stato, Mafia e Camorra si ritrovano sul
medesimo piano, secondo un motivo divulgato presso gli avversatori dello Stato.
Però, la creazione del diritto sarebbe contemporanea della nascita del gruppo,
cioè, dell’istituzione. La vita giuridica universale sarebbe, quindi,
abbandonata ad una concorrenza tra gli infiniti gruppi e tra le infinite
istituzioni sociali”. Non è difficile scorgere che la teoria di Santi Romano va
ben di là dalle intenzione dell’autore quando, di fatto, legittima la
“concorrenza anarchica” dei più svariati gruppi sociali e mina le fondamenta
dell’unità politica. Per Costamagna il “pluralismo giuridico” implica la
negazione della comunità nazionale proclamando l’uguaglianza di tutte le
associazioni umane apre la strada al più spietato antagonismo fra loro. Su
questo concetto si sono fondate le socialdemocrazie europee, nei primi decenni
di questo secolo, ritenendo, e la Repubblica di Weimar è, forse, l’esempio più
emblematico, che le libere associazioni sono espressione della libertà
individuale, negando, quindi, il principio unitario dell’autorità politica.
Santi Romano, consapevole delle difficoltà interpretative della sua teoria e
della possibilità che essa ingenerasse sempre più equivoci, nel 1926, la
rettificò parzialmente nel “Corso di diritto costituzionale”, ma, con
esiti poco soddisfacenti sotto il profilo della formulazione di un criterio,
certo, d’identificazione dei gruppi di derivazione statale e di quelli non
statali, cioè, in conflitto con lo Stato medesimo. L’“antistatalità” delle
scuole giuridiche, criticate da Costamagna, coincide da un lato con la
“rivelazione messianica” della tecnocrazia, che ha i capisaldi nella dottrina
tayloristica, e, dall’altro, con l’ideologia bolscevica che non ammette
l’esistenza della legge e d’ogni norma giuridica oggettiva nella fase terminale
della rivoluzione, quando si verificherà l’annullamento dell’identità d’ogni
popolo attraverso a distruzione delle culture specifiche e d’ogni coscienza
nazionale. In tale contesto, lo Stato non può avere che un valore transitorio e
non può essere altro che la rappresentazione “giuridica” della forza della
classe operaia contro le altre classi. Ecco perché lo Stato marxista non è che
un “antistato” rivoluzionario destinato a distruggere lo “Stato borghese” e,
quindi, a sciogliersi non appena raggiunte le condizioni dell’indefinita ed
utopica “organizzazione comunista”. Di contro, uno Stato azionale, per
Costamagna, affronta innanzi tutto la ricostruzione della vita non
intellettualisticamente, ma con la pratica effettiva; per la ricostruzione
della vita “il mondo si accetta nella sua necessità, per quello che è e si
ama anche per le sue contraddizioni, per la sua mutevolezza, per la sua
asperità, e si considera sotto un punto di vista che, se non è ottimista, non è
nemmeno pessimista, ed in ogni modo giammai rassegnato, della realtà”. Per
tali motivi lo spirito delle “rivoluzioni nazionali”, insorgendo contro le
conclusioni politiche cui perviene l’“ideale moderno”, consapevolmente od
inconsapevolmente riporta all’attualità l’antico concetto vichiano secondo il
quale “pensare non è creare”; riproponendo
cioè la dottrina di colui che per primo, incurante del fragore razionalistico,
dimostrò la fallacia delle astrazioni cartesiane esponendo l’“essere” al
“pensiero” e riaffermando l’origine della coscienza non dalla ragione, ma,
dall’intuizione della vita. Sulla base di simile convinzione, a lungo nutrita
di studi e riflessioni, Costamagna sostiene che “occorre rinunciare alla comoda
ed addormentatrice “legge del progresso” per risolvere i problemi della
storia. Soltanto l’insuperabile ottimismo filosofico del secolo XVIII, cui era
stato modello l’opera del Condorcet, scritta in pieno “Terreur” sotto la
minaccia della ghigliottina, potè gratuitamente affermare l’illimitata e
costante perfettibilità delle condizioni morali e materiali della società
umana”. Una posizione quanto mai chiara questa di Costamagna. In essa il
rifiuto dello spirito progressista non è “materiale” intellettualistico dal
quale ricavare una concezione statuale da adattare ai tempi, ma, piuttosto una
vera e propria Weltanschauung che pur calandola e/o inserendola nella coscienza
giuridica non perde la sua “freschezza” e l’entusiasmo di fondo che la pervade:
Anzi, il politologo ligure afferma, senza mezzi termini, che proprio la scienza
dello Stato, superando la scienza politica che già Bodin definì “la princesse
des sciences morales”, si pone come la disciplina regolatrice di tutte le
discipline che studiano l’uomo nella sua attività teoretica e pratica. In
questo senso la scienza dello Stato rivendica per se la “funzione direttiva”
che prima la teologia aveva esercitato anche sulla vita temporale e che, poi,
l’idealismo volle arrogarsi dando vita ad una concezione statualistica di tipo
“poliziesco”. Quest’impostazione fa pensare alle indiscutibili affinità che
legavano Costamagna a Carl Schmitt le cui idee ebbero la possibilità di
circolare in Italia anche grazie all’impegno del pensatore ligure che tra i
primi colse l’importanza decisiva delle teorie schmittiane ed invitò lo
studioso renano a collaborare alla rivista “Lo Stato”.
Lo Stato del popolo
Essendo tale impostazione di
fondo del pensiero politico di Costamagna,
le conclusioni a cui doveva pervenire nel considerare la qualificazione da dare
allo Stato fascista non potevano che essere conseguenti. Per lo studioso tale
problema in rapporto alla categoria concettuale dello Stato moderno ha
importanza decisiva. Partendo dall’assunto che il principio fascista risulta
dal riconoscimento del valore unitario integrale dello Stato in tutta la sfera
morale, politica ed economica, di una comunità particolare, “sicché lo Stato si
immedesima nella sua determinata società quale idea civile di solidarietà e di
svolgimento,attuata dalla volontà di potenza, e di ordine, degli uomini”, lo
Stato fascista non può essere considerato “Stato di diritto”, ne, tanto meno,
“Stato economico” , come da alcuni sostenuto, per la sua caratteristica
corporativa. Entrambe queste tesi, dice Costamagna, sono l’espressione dei
motivi liberali la prima, e dei motivi marxisti la seconda. La confutazione
della prima tesi sta nel fatto che il principio costituzionale affermato dal
Fascismo, implicando il riconoscimento dello Stato quale realtà metagiuridica
integrale, esclude la possibilità di identificare la Stato con il diritto,
secondo la formulazione dei teorici dello Stato di diritto. Invece per la
dottrina fascista, sostiene costamagna, “lo Stato ha come fine se medesimo,
vale a dire la civiltà, in quanto contenuto della “città”, cioè dello Stato
stesso; e quindi come “potenza”. Senza di ciò, senza, cioè, questa esclusiva
destinazione intrinseca, lo Stato non sarebbe pienamente sovrano; vale a dire
autarchica, come la nuova coscienza esige.Continuerebbe ad essere lo Stato
apparato, strumento di fini estrinseci ad esso e, per l’appunto,degli interessi
individuali. Pertanto viene meno il significato di “stato di diritto”, nel
senso soggettivo della parola, cioè che il fine dello Stato sia quello di
attuare i diritti dei singoli che in esso si associano”. Quanto poi ala pretesa di
definire “Stato economico” lo Stato fascista, intendendo in senso
“professionale” lo Stato corporativo, come molta parte della dottrina del tempo
fece, per Costamagna, essa è destituita di ogni fondamento scientifico ed
ideologico. La dottrina politica del Fascismo, in verità, per come risulta dai
testi ufficiali del Partito, dalla “dottrina” di Mussolini e Gentile alle dichiarazioni
di principio, sembra rifiutare ogni nozione dei diritti soggettivi individuali
e stabilisce il rapporto, fra lo stato ed il cittadino, sul terreno del dovere,
in base al, già più volte ricordato, principio della subordinazione.
Costamagna, va ancora più a fondo nel confutare la definizione di “Stato
economico” proposta per lo Stato fascista. Egli dice che per uno “Stato
economico” lo scopo è solo la ricchezza, l’economia, mentre per il Fascismo “lo Stato
ha per fine se stesso, in quanto “bene comune” che non è soltanto economico,ma,
altresì politico e soprattutto”spirituale” od etico”. Precisata,in tal
modo,l’impossibilità di ridurre lo Stato fascista a “Stato di diritto” ed a
“Stato economico”, Costamagna, passa a confutare la versione di “Stato corporativo”
inteso in senso “professionale”. “Si vorrebbe assumere, sotto il
titolo di un preteso “corporativismo puro”, che lo Stato nuovo, in genere, e
quelo fascista, in particolare,senza negare l’ individuo, promuoverebbe la
piena organizzazione dei “corpi sociali”, dei quali i corpi, professionali o
economici,non sarebbero che una specie, così e come ne sarebbe una specie lo
Stato stesso. Questo risulterebbe collocato di fronte ai corpi rappresentativi
della scienza, dell’arte, della religione,dell’economia, etc.,e, di essi si
limiterebbe a coordinare i movimenti. In tal senso, però, lo Stato riuscirebbe
ridotto all’insieme dei mezzi strumentali della politica, in aperta antitesicon
la concezione integrale che il Fascismo professa. Sarebbe un ritorno al quel
tipo di pregresso e composito che lo stato assunse in Europa durante la
disgregazione del sistema imperiale del
Medioevo e che, appunto, si suole scientificamente indicare come “Stato
corporativo”; nel quale i “corpi particolari”, feudi benefici, comuni, atti,
vantavano un proprio diritto di fronte al diritto dello Stato”. Stando così le cose, per
Costamagna,non può esservi altra definizione che quella di “Stato fascista” per
qualificare il nuovo Stato, avente, come si è visto, un proprio principio costituzionale
e dei propri valori originali e specifici rispeto a quelli liberali e
democratici. Una qualificazione così generica si giustifica, secondo
Costamagna, con il nome del Movimento che ha fato nascere questo tipo di Stato.
“Ed
è manifesto che lo Stato fascista, il quale è religioso e militare e politico,
nel medesimo tempo,ed. a più forte ragione, che non corporativo economico e
sociale, non può essere definito, sinteticamente, con una parola la quale sia
etimlogicamente legata ad un momento della sua struttura e, soprattutto,
implichi una deviazione dello spirito che sostiene la nuova formazione civile”. Costamagna conclude la sua
riflessione affermando che la raltà dello Stato si basa non su fattore tecnico
– economici, ma sull’idea. E’ l’idea che da contenuto e forma allo Stato
fascista e su di essa si fonda la sua sovranità, per cui lo Stato fascista può
qualificarsi come “etocratico” o meglio “dominio morale di civiltà, che
rappresenta una fase progressiva dell’idea
di Stato e si traduce nel principio della subordinaione dei fini individuali al
fine trascendente dello Stato,quale principio di legalità proprio al nuovo
ordine giuridico”. Le conseguenze di questa conclusione non potranno che
portare ad una revisione dei concetti giuridici rispetto al nuovo diritto
italiano, muoventi dalla valutazione dei presupposti che sostengono la nuova
costituzione alla quale Costamagna rivendica l’originalità soprattutto in
riferimento a tre punti:
all’individuazione dello
Stato nel popolo in contrapposizione alla dottrina della Nazione nella sua
interpretazione individualistica;
alla determinazione della
sovranità quale riconoscimento nello Stato di un principio etico e di una
realtà morale;
alla concezione del governo
come il complesso delle forze e dei mezzi per i quali la società si integra
nello Stato attraverso la subordinazione dei fini individuali al fine
trascendente dello Stato stesso.
Quest’ultimo punto merita
qualche approfondimento. Per definire il tipo di governo nello Stato
fascista,Costamagna., parte da una serie di constatazioni polemiche suscitate
dall’ipotesi formulata da diversi giuristi, circa il presunto valore
plebiscitario dell’elezione di deputati al Parlamento che potrebbe essere
ritenuto argomento valido per la conferma popolare del regime e, quindi, del
governo fascista. Costamagna, nel rilevare che tale ipotesi è assolutamente
incompatibile con il nuovo principio costituzionale che esclude
l’interpretazione individualista della sovranità popolare, afferma che il nuovo
sistema non ha più niente in comune con
il sistema parlamentare, perché esso afferma l’indipendenza del governo del Re
dal Parlamento, con la legge 24 dicembre 1925 sulle prerogative del capo del
Governo e con la legge 9 dicembre 1928 sul Gran Consiglio del Fascismo. “Ma
vero è pure che esso concretizza,addirittura,la prevalenza politica sul
Parlamento, non già del Governo del Re, quanto del Capo del Governo, la quale
attuazione non trova riscontro nemmeno nella sottospecie cos’ nella
presidenziale della democrazia rappresentativa che riflette essenzialmente il
Capo dello Stato. Il tipo di Governo nello Stato fascista non ha evidentemente
analogia di sostanza col tipo di Governo presidenziale”. In conclusione,
sostiene Costamagna, il carattere del Governo, nello Stato fascista è quello
che risulta dall’esistenza delle istituzioni pubbliche volontarie e dalla
competenza ad esse attribuita in molteplici funzioni pubbliche e soprattutto,
in via diretta od indiretta, nell’espletamento delle funzioni normative per cui
il nuovo ordinamento ha accresciuto il numero delle fonti. Da qui la
definizione per individuale il tipo di governo nello Stato fascista: “Governo
rappresentativo di tipo istituzionale” in quanto esso ha la funzione di
operare la saldatura tra istituzioni pubbliche in unità di direzione politica.
In questo caso si può parlare di “democrazia istituzionale” secondo la
definizione mussoliniana della “democrazia totalitaria, accentrata,
gerarchica ed autoritaria”. Gli aggettivi che accompagnano il concetto di
democrazia non fanno altro che avvalorare, in realtà, la tesi sostenuta dai
più, e cioè che di democrazia, in senso classico, nel Fascismo, non si poteva
più parlare, dal momento che gli istituti su cui essa, tradizionalmente, si
fonda erano venuti tutti meno. In particolare modo l’istituto parlamentare la
cui funzione era diventata superflua esistendo, come fece notare Costamagna, “una
gerarchia degli organi, costituzionali, per cui cada la funzione della parità
comprimaria, elaborata dai giuristi dogmatici del passato e anche il monopolio
della funzione legislativa latu sensu non appartenga più alle assemblee
parlamentari”. Altro problema che Costamagna si pone nel contesto del
dibattito istituzionale del tempo, è quello relativo al nuovo diritto del
fascismo, con particolare riguardo alla codificazione. Prendendo le messe da un
esame assai esauriente e pertinente del sistema di codificazione vigente in
Europa dopo la promulgazione del Code Civil napoleonico, Costamagna sostiene
che la nuova concezione dello Stato affermatasi in Italia con la rivoluzione
fascista, esprime un “terza soluzione” giuridiche fra quelle marxista e liberale,
risolvendosi nel mantenimento nell’iniziativa economica individuale e
assicurando, nel contempo, la subordinazione dell’interesse individuale
dell’interesse supremo della comunità nazionale, ponendo, perciò, un limite
autoritario dell’assolutismo del diritto individuale nel bene comune della
Nazione. “Nel medesimo tempo – aggiunge – il Fascismo ha inserito nella
serie delle pubbliche istituzioni quelle formazioni di forze economiche e
sociali che, abbandonate a loro stesse, disgregavano, nel processo tumultuario
del sindacalismo, la compagine dei popoli e ne ha fatto, per l’appunto, gli
organi della nuova disciplina economica e sociale della Nazione”. In questo
modo il diritto privato del fascismo risulta a Costamagna “notevolmente
modificato di fronte al diritto privato del liberismo, così per quanto attiene
all’argomento del “diritto soggettivo”, ossia l’estensione e il
contenuto del potere dell’individuo; come, per quanto concerne l’argomento del “diritto
oggettivo”, ossia il sistema delle fonti del diritto. In siffatti termini
il disegno fascista appare ben più meritevole che non il disegno sovietico del
diritto privato di essere additato a precursore del futuro assetto dei popoli
europei. E veramente esso e assai più consono di quello al senso della dignità
umana e alle ragioni perenni dell’ordine giuridico”. Dunque, il diritto
privato del fascismo è si un diritto privato, ma dominato dalla preoccupazione
dell’interesse generale, e ciò non fa “un diritto privato di ordine
pubblico” secondo Costamagna. Quanto poi all’elemento cosiddetto “oggettivo”,
il diritto privato del fascismo è un diritto che non si basa sul fondamento
esclusivo di una codificazione di carattere formale e rigida, esso, anzi, si
appoggia a uguale titolo sulla forza delle leggi particolari e sulle norme
corporative. In ciò sta il dato originale e caratteristico del sistema fascista
del diritto. Costamagna ci tiene ad avvertire che nel nuovo sistema risulta
ristretta la funzione della codificazione generale e per converso potenziata
quella delle fonti specializzate. Il conclusione, il giurista ligure ravvisa
nel sistema di codificazione fascista un ritorno al diritto pretorio romano, in
virtù dell’adozione da parte del fascismo dal sistema delle fonti corporative.
Spirito rivoluzionario ed educazione nazionale sono per Costamagna intimamente
legati. Il trionfo e la durata del fascismo sembrano dipendere dalla stretta
aderenza fra i due elementi e dal loro complessivo sviluppo. Il fine, forse di
taluni giudicato esclusivamente “mistico”, è quello di dare un
nuovo contenuto alla civiltà riannodando i fili di una tradizione giuridico
politica che conduce diritta fino all’idea imperiale di Roma. Il sogno di
Costamagna durò vent’anni. Poi, accadde quello che il pensatore non aveva mai
immaginato: l’esplosione di una crisi endogena al fascismo. Molti dei suoi
gerarchi non erano né sacerdoti di un ordine spirituale, né centurioni votati
alla fedeltà. Forse al fondo di tutti vi fu quella mancanza di cultura “altra”
che Costamagna aveva lamentato alla Camera dei deputati, nelle aule
universitarie, sulla pagine della rivista “Lo Stato”. Comunque,
lo studioso non morì con il fascismo coerente con le sue idee, discriminato ed
emarginato, “scelse” di stare dalla parte dei vinti ed ispirare,
inascoltato, un riflessione sulla illegittimità del nuovo ordine repubblicano
posto fascista.
Contro la Repubblica dei partiti
Costamagna si servì di una
piccola ma assai autorevole tribuna, il giornale “Rivolta ideale”, organo
del “Fronte degli italiani” dalla quale muovere i propri appunti
alla Costituzione che si configurava per lui, come il prodotto della “Repubblica
dei partiti legittimata non dal consenso popolare ma dalla forza più o
meno ricattatoria degli apparati politici usciti vincitori dalla guerra civile.
Per lo studioso ligure la Costituzione nasceva su un presupposto completamente
errato: il partitismo che per natura e definizione si poneva in antitesi al “bene
comune” dell’unità nazionale. Esso incarnava, i “nuovi egoismi”
rispondenti e logiche estranee agli interessi popolari nazionali le cui forme
più evidenti erano date dal partito cattolico e dal partito comunista i cui
referenti, nell’immediato dopoguerra, non erano in Italia. Riflettendo su come
la Repubblica italiana non poteva essere considerata la “Repubblica degli
italiani”, ma “dei partiti”, e precisamente dei “partiti anti
fascisti”, Costamagna osservava che nel disegno del progetto costituzionale
mancava “qualsiasi concetto positivo di organizzazione del popolo italiano”. Il
progetto costituzionale,secondo Costamagna, era dominato da due criteri
sviluppatisi intorno all’unica idea negativa del “diritto dei partiti”:
il partitismo e la faziosità . “Non ha precedenti – aggiungeva – nel diritto
dei cosiddetti “Governi liberi”, il formale riconoscimento che il progetto
compie del diritto dei partiti sotto l’obliqua formula della dichiarazione di
un diritto individuale al partito politico: “tutti i cittadini hanno il diritto
di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico,
a determinare la politica nazionale” (Art. 49) ( 47 del progetto
costituzionale). “Qui la allusione del “metodo democratico” preannuncia
la faziosità rivelando il proposito di esprimere ogni intrusione di estranei
per quanto cittadini nella giostra che a se stessi riservano i partiti
dominanti. Ma il riferimento allo scopo di “determinare la politica
nazionale” confessa che l’indirizzo generale politico dovrebbe essere la
risultante esclusiva dell’accordo dei partiti senza avvertire che in tal modo
si annulla ogni azione unitaria nazionale”. E’ quanto accade da quarant’anni in
Italia dove le decisioni, di ogni tipo, ordine e grado, vengono prese
esclusivamente dalla Segreterie politiche dei partiti incuranti spesso per fino
del mandato che il popolo, astrattamente inteso, ha creduto di dare al partito
politico con il voto. In pratica si assiste ad un singolare e poco dignitoso
balletto: in alcune parti, segnatamente quella dei principi fondamentali, la
Costituzione esalta i diritti degli individui, ma di fatto, al momento di
regolamentare l’applicazione di questi diritti, consegna tutto il potere nelle
mani dei partiti, dei loro capi, degli apparati burocratici mediante
l’applicazione della “democrazia indiretta”. A tale riguardo Costamagna
osservava: “Tutti i cittadini, nominalmente, senza distinzione di sesso,
appena maggiorenni, sono elettori (art. 45 della prima stesura, ndr)”. Ma alle cariche pubbliche, a cominciare
da quella di deputato, sono i partiti che designano i titolari, facendone i
servi della propria volontà. Non al corpo elettorale, ma ai “deputati dei
partiti” spetta la nomina dello stesso Presidente della Repubblica, che pur
dovrebbe essere il Capo dello Stato, l’espressione vivente dell’unità e della
continuità nazionale. “Evidentemente il governo presidenziale nord americano –
proseguiva Costamagna – non sembra abbastanza democratico ai costituenti anti
fascisti. Sono i partiti che debbono intendersi su l’uomo che dovrà ricoprire
la carica suprema e questi solo ai partiti dovrà essere debitore del posto, non
già Re senza corona, ma umile ufficiale di scrittura, incaricato di omologare
le transazioni dei partiti stessi, quali gli verrebbero presentate dal Primo
Ministro, anch’esso ombra di un’ombra, in funzione di un Consiglio del
Ministri, composto dai delegati delle irresponsabili direzioni dei partiti
deliberanti “privatamente” fuori del Parlamento”. Costamagna paventava a
questo punto, non senza ragione, che la disastrosa esperienza di De Gasperi e
del governo provvisorio della Repubblica sarebbe divenuta definitiva. I fatti,
purtroppo, sotto il profilo dell’instabilità governativa e della litigiosità
partitica intorno alla gestione del potere nell’arco di ben quattro decenni
hanno dato ragione al giurista ligure. Non poteva e non può del resto essere
diversamente. “Il principio del parlamentarismo – argomentava
Costamagna - , sancito coll’obbligo
espresso fatto a ogni Governo della Repubblica di conseguire, appena,
costituito un voto di fiducia dal Parlamento, non è che la maschera del
principio del partitismo, autorizzato non disciplinato dal progetto. Nella
realtà il Governo di un popolo oppresso e straziato, come il nostro, dal
fenomeno dei partiti di massa, sarebbe condannato all’impotenza, alla
nullaggine. (…) E senza pudore – concludeva – per il giudizio della Storia, il
progetto nella solennità quasi sacra di un testo costituzionale, sotto il
titolo “Disposizioni transitorie e finali”, verrebbe sancito, documento
inaudito, la faida di partito e fondamento della Repubblica democratica
italiana, Fascismo e monarchia cause perpetue di indegnità civile”. Le
ragioni del partitismo, dunque, dominarono i lavori della Costituente che
elaborò una Carta fondamentale inficiata sostanzialmente da due difetti: il
pregiudiziale rifiuto dell’adozione del presidenzialismo che avrebbe sottratto
ai partiti poteri e controllo sulla società civile, spirito di vendetta nei
confronti di una parte tutt’altro che esigua del popolo italiano. Insomma, la
Costituzione è stata il prodotto, secondo Costamagna, degli interessi politici
e “privati” di una parte di italiani in opposizione ad un’altra.
Su questo proposito la Repubblica s’è rivelata un inganno dal momento che il
primo tradimento perpetrato da quella Costituzione materiale che ne ha retto le
sorti è stato contro il bene comunità dell’unità nazionale. Da queste
annotazioni nasceva il richiamo di Costamagno ad un ideale “fronte degli
italiani”perché ingaggiasse una vera e
propria “lotta per lo Stato”da opporre finalisticamente a
tutte le concezioni antistatali i cui germi s’annidavano nei partiti impegnati
nell’elaborazione della Costituzione. “Non vi è più traccia – scriveva
nel luglio 1947 – nel nostro costume politico della legalità parlamentare,
qualificata dalla spontaneità e dalla variabilità delle maggioranze e quindi
dall’indipendenza del singolo deputato o, insomma, dal rispetto della
personalità umana. E poiché sul diritto dei partiti, esprimenti incompatibili
concezioni del mondo in funzione di civiltà opposte e l’un contro l’altro
sospinti dal furore della conquista integrale del potere, non può sorgere
l’unità di un qualsiasi ordine morale e giuridico, ecco che la lotta per lo Stato
si disegna ormai nelle condizioni di una spaventosa anarchia, dalla quale non
si può prevedere se, quando e come il nostro Popolo riuscirà a trarsi fuori”.
Assumendo una propria specifica individualità i partiti si ponevano e si
pongono dunque quali effettivi soggetti della sovranità pubblica in possesso di
grandi strumenti operativi, tanto da presentarsi come contro altare alla forma
Stato classicamente intesa. Nella formazione degli organi pubblici, infatti,i
partiti sostituivano e sostituiscono la partecipazione della loro delegazione
(lottizzazione) al principio rappresentativo popolare, fine a ridurre la
funzione del Parlamento al semplice e degradato compito di dare un crisma di
legalità alle decisioni adottate dai rispettivi esecutivi, al di fuori, e
spesso contro, di esso. Si è dunque in presenza di una concorrenza di
dittatore, di parte in antagonismo reciproco: la poliarchia. Nell’esperimento
costituzionale post bellico Costamagna vedeva oscurarsi le stesse idee di Stato
e di Nazione, gli “interessi comuni” smarrirsi e la decadenza del “politico”
prendere forma e consistenza: “la potenza costituzionale” cioè di
un potere “ordinato”, come scriveva Oswald Spengler, si
frammentava in informi potenze individuali”, cioè a dire in un
potere sostanzialmente “arbitrario”. Il partitismo non era solo
vizio d’origine della Costituzione. Ce n’era un altro altrettanto grave al
punto di configurarsi come assurdo. Con brillante spirito polemico Costamagna
osservava che nessuna forza politica, nessun rappresentante del “nuovo
ordine” democratico aveva detto al popolo italiano che genere di
Repubblica si stava costruendo e non lo sapeva neppure invitare a pronunciarsi
in merito. Il popolo sovrano fu impedito,insomma,di compiere il solo autentico
atto sovrano che vale a qualificare,anche in termini dottrinari, una
democrazia: a pronunciarsi cioè liberamente sul tipo di reggimento politico nel
quale avrebbe voluto riconoscersi ed operare. Infatti parlare di Repubblica
senza ulteriori qualificazioni significa ben poco dal momento che di
repubbliche ne esistono diverse specie. Per la repubblica presidenziale o per
quella parlamentare si sarebbe espresso il popolo italiano? E’ un mistero che
resterà per sempre sepolto nello scrigno inaccessibile nella memoria istituzionale
del nostro Paese. Solo nell’ipotesi di una tale
delibera popolare – sosteneva Costamagna – la Repubblica non sarebbe
nata “viziata”, aggiungendo che la mancata illuminazione preventiva della
volontà popolare sui termini della Costituzione repubblicana da adottare,
impone che, quanto meno, come si è fatto in Francia, venga sottomesso a
referendum il testo eventualmente approvato dalla Costituente. Il problema
sollevato da Costamagna era tutt’altro che marginale, essendo sostanziali le
differenza tra Repubblica presidenziale e Repubblica parlamentare. Questa, come
ognuno sa, “risponde all’esigenza di assicurare l’unità e la continuità dell’indirizzo politico”, mentre la
Repubblica parlamentare, fondata sul sistema dei partiti, “finisce in quel
metodo dei governi di coalizione che sono la negazione di un governo”.
Governare significa non soltanto gestire, ma anche, decidere. Decidere magari
sullo Stato d’eccezione, come asseriva Carl Schmitt; di certo il compromesso,
la tergiversazione, il ricatto palese ed occulto tipico delle coalizioni
governative partitocratriche sono il contrario della nozione di governo e di
governabilità. Costamagna vedeva nel
presidenzialismo lo strumento più idoneo per governare e nel Presidente eletto
a suffragio universale il “custode della legalità” e della Costituzione del
popolo: un re senza corona, come si diceva, ma dotato di autentici
poteri decisori. Come ho accennato in un altro degli aspetti del “nuovo
ordine” su cui s’appuntavano maggiormente le critiche di Costamagna era
costituito dalla sottrazione del testo costituzionale al referendum popolare.
Insomma, in nome del popolo sovrano, si era deciso che tipo di Repubblica
adottare; ed al popolo sovrano non veniva neppure data la possibilità di
pronunciarsi, di far conoscere il suo parere sulla forma fondamentale. “Lo
stesso progetto della Costituzione – osservava Costamagna – che
pure ammette il referendum sulla materia legislativa ordinaria, e dello Stato e
delle regioni, lo has, in modo tassativo, escluso per l’atto costituzionale,
prevedendone la promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato, entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea costituente”. “In
Francia,forse per suggestione del movimento che si è definito del Rassemblement
populaire, del Generale De Grulle, o per maggior rispetto a Gian Giacomo
Rousseau, si è interpellata la volontà popolare sul testo della Costituzione.
In Italia,invece, i partiti costituenti vogliono seguire gli esempi delle
Cortes spagnole, del 1931, su cui si sono, del resto, uniformati anche in quasi
tutte le disposizioni organiche e nel disegno generale. Voglia
Iddio che le sue esperienze non abbiano lo stesso destino!”. “Non occorre
essere feticisti della sovranità popolare –proseguiva Costamagna – per
capire la democrazia tipo, la vera democrazia, la democrazia pura, sarebbe
soltanto quella diretta e che essa troverebbe ragioni di
manifestarsi soprattutto sull’atto di fondazione dello Stato. Ma i politici del
sistema parlamentare hanno sempre osteggiato e referendum ed iniziativa popolare di
legislazione,istituti periferici di tale democrazia; tanto che la nostra
letteratura sull’argomento, da Arcangelo Ghisleri a Giuseppe Rensi, ha creduto
poterli presentare come correttivi indispensabili contro il malcostume per cui
la classe dirigente dei parlamentari riuscirà a dominare il corpo elettorale.
Esattamente si è potuto riconoscere che la parola “sovranità popolare” non
conviene né in linea di fatto, né in linea di diritto, alla moderna teoria
democratica, dato e non concesso che democrazia significhi qualcosa di più e di
meglio che il diritto dei partiti”. I rilievi critici di Costamagna al
“nuovo ordine” non si esauriscono qui. La “lotta per lo Stato” era anche per
lui anche lotta contro la disgregazione nazionale istituzionalizzata sotto le
forme del regionalismo e del classismo, entrambi recepiti dalla Costituzione.
Per taluni versi, specie per quel che concerne il primo, le preoccupazioni di
Costamagna potrebbero uscire esasperate, ma per comprenderle adeguatamente
bisogna rapportarsi al tempo in cui lo studioso ne discuteva: un tema
caratterizzato da una mortificante divisione morale e politica del Paese. Per
ciò che riguarda la polemica anti classista, altro motivo di disgregazione
nazionale, Costamagna osservava:”I partiti di avanguardia che hanno
confezionato la Carta del 1947, compreso il partito comunista, sono rimasti
alle stravecchie formule del sindacalismo democratico, con le sue correlative
libertà, ed oggi, come di ragione, in ossequio alla democrazia, lasciano al
partito comunista di dettare legge per i rapporti sociali nel campo della
produzione”. “Il fatto significativo è che sia riconosciuta l’esistenza di
organi per la lotta di classe e che essi
vengano abilitati a spingerla sino alle estreme conseguenze pratiche, sotto la
direzione di un partito che si professa, apertamente, lo strumento di un
regime, il quale per suo conto proscrive, con un pugno di ferro, ogni accenno
di libertà sindacale e fonda il suo sistema economico sull’autoritarismo, il
monopolio e l’imperialismo. E’ una delle più sfacciate mistificazioni della
storia; ma noi, vinti, non siamo autorizzati a denunciarla. Bisogna inoltre
aggiungere che il sindacalismo è visto, con favore, dalla plutocrazia privata,
la quale si avvale all’occorrenza della sua complicità contro il pubblico
potere; il che spiega molte cose”. “A nessuno dei nostri costituenti è mai
passato per la mente, per un solo istante, per non morire,di riesaminare il
problema del sindacalismo! Soprattutto, occorre chiedersi se, e come, la
capacità produttiva di quella che è pur forza chiamare “l’azienda economica
nazionale” avrebbe potuto sostenersi, di fronte alle concorrenze straniere,
sotto lo squaso economico e finanziario di un’azione sindacale preordinata, ufficialmente,
alla lotta di classe a beneficio di una potenza straniera”.
Il Libeccio
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