Costamagna contro la Repubblica dei partiti

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Costamagna si servì di una piccola ma assai autorevole tribuna, il giornale “Rivolta ideale, organo del “Fronte degli italiani” dalla quale muovere i propri appunti alla Costituzione che si configurava per lui, innanzitutto, come il prodotto della “Repubblica dei partiti” legittimata non dal consenso popolare ma dalla forza più o meno ricattatoria degli apparati politici usciti vincitori dalla guerra civile. Per lo studioso ligure la Costituzione nasceva su un presupposto completamente errato: il partitismo che per natura e definizione si poneva in antitesi al “bene comune” dell’unità nazionale. Esso incarnava i “nuovi egoismi” rispondenti a logiche estranee agli interessi popolari nazionali le cui forme più evidenti erano date dal partito cattolico e dal partito comunista i cui referenti, nell’immediato dopo-guerra, non erano in Italia. Riflettendo su come la Repubblica italiana non poteva essere considerata la “Repubblica degli italiani”, ma “dei partiti”, e precisamente dei “partiti antifascisti”, Costamagna osservava che nel disegno del progetto costituzionale mancava “qualsiasi concetto positivo di organizzazione del Popolo italiano”. Il progetto costituzionale, secondo Costamagna, era dominato da due criteri sviluppatisi intorno all’unica idea negativa del “diritto dei partiti”: il partitismo e la faziosità.

“Non ha precedenti – aggiungeva – nel diritto dei cosiddetti “governi liberi”, il formale riconoscimento che il progetto compie del diritto dei partiti sotto l’obliqua formula della dichiarazione di un diritto individuale al partito politico: Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale” (art. 49) (47 del progetto costituzionale). “Qui la allusione del “metodo democratico” preannuncia la faziosità rivelando il proposito di reprimere ogni intrusione di estranei per quanto cittadini nella giostra che a se stessi riservano i partiti dominanti. Ma il rilevamento allo scopo di “determinare la politica nazionale” confessa che l’indirizzo generale politico dovrebbe essere la risultante esclusività d’accordo dei partiti senz’avvenire che in tal modo si annulla ogni azione unitaria nazionale”. E’ quanto accade da quarant’anni in Italia dove le decisioni, di ogni tipo, ordine e grado, vengono prese esclusivamente dalle segreterie politiche dei partiti incuranti spesso perfino del mandato che il popolo, astrattamente inteso, ha creduto di dare al partito politico con il voto. In pratica si assiste ad un singolare e poco dignitoso balletto: in alcune parti, segnatamente quella dei principi fondamentali, la Costituzione esalta i diritti degli individui, ma di fatto, al momento di regolamentare l’applicazione di questi diritti, consegna tutto il potere nelle mani dei partiti, dei loro capi, degli apparati burocratici mediante l’applicazione della “democrazia indiretta”. A tale riguardo Costamagna osserva: “Tutti i cittadini, nominalmente, senza distinzione di sesso, appena maggiorenni, sono elettori (art.45 della prima stesura, n.d.r.). Ma alle cariche pubbliche, a cominciare da quella di deputato, sono i partiti che designano i titolari, facendone i servi della propria volontà. Non al corpo elettorale, ma ai “deputati dei partiti” spetta la nomina dello stess presidente della Repubblica, che pur dovrebbe essere il Capo dello Stato, l’espressione vivente dell’unità e della continuità nazionale. “Evidentemente il governo presidenziale nordamericano – proseguiva Costamagna – non sembra abbastanza democratico ai costituenti antifascisti. Sono i partiti che debbono intendersi su l’uomo che dovrà ricoprire la carica suprema e questi solo ai partiti dovrà essere debitore del posto, non già re senza corona, ma umile ufficiale di scrittura, incaricato di omologare le transazioni dei partiti stessi,quali gli verrebbero presentate dal Primo Ministro, anch’esso ombra di un’ombra, in funzione di un Consiglio dei Ministri, composto dai delegati delle irresponsabili direzioni dei partiti deliberanti “privatamente” fuori del Parlamento”. Costamagna paventava a questo punto, non senza ragione, che la disastrosa esperienza di De Gasperi e dal governo provvisorio della Repubblica sarebbe diventata definitiva. I fati, purtroppo, sotto il profilo dell’instabilità governativa e della litigiosità partitica intorno alla gestione del potere nell’arco di ben quattro decenni hanno dato ragione al giurista ligure. Non poteva e non può del resto essere diversamente. “Il principio del parlamentarismo – argomentava Costamagna  - , sancito coll’obbligo espresso fatto a ogni Governo della Repubblica di conseguire, appena, costituito un voto di fiducia dal Parlamento, non è la maschera del principio del partitismo, autorizzato non disciplinato dal progetto. Nella realtà il governo di u popolo oppresso e straziato, come il nostro, dal fenomeno dei partiti di massa, sarebbe condannato all’impotenza, alla nullaggine. “(…) E senza pudore – concludeva – per il giudizio della Storia, il progetto ella solennità quasi sacra di un testo costituzionale, sotto il titolo “Disposizioni transitorie e finali”, verrebbe sancito, documento inaudito, la faida di partito a fondamento della Repubblica democratica italiana. Fascismo e monarchia cause perpetue di indegnità civile”. Le ragioni del partitismo, dunque, dominarono i lavori della Costituente che elaborò una Carta fondamentale inficiata sostanzialmente da due difetti: il pregiudiziale rifiuto dell’adozione del presidenzialismo che avrebbe sottratto ai partiti potere e controllo sulla società civile, spirito di vendetta nei confronti di una parte tutt’altro che esigua del popolo italiano. Insomma, la Costituzione è stata il prodotto, secondo Costamagna, degli interessi politici e “privati” di una pare di italiani in opposizione ad un’altra. Su questo presupposto la Repubblica s’è rivelata un inganno dal momento che il primo tradimento perpetrato da quella Costituzione materiale che ne ha retto le sorti è stato contro il bene comune dell’unità nazionale. Da queste emozioni nasceva il richiamo di Costamagna ad un ideale “fronte degli italiani” perché ingaggiare una vera e propria “lotta per lo Stato” di opporre finalisticamente a tutte le concezioni antistatali in cui i germi s’annidavano nei partiti impegnati nell’elaborazione della Costituzione. “Non vi è più traccia – scriveva nel luglio 1947 – nel nostro costume politico della legalità parlamentare, qualificata dalla spontaneità e dalla variabile delle maggioranze e quindi dall’indipendenza del singolo deputato o, insomma, dal rispetto della personalità umana. E poiché sul diritto dei partiti, esprimenti incompatibili concezioni del mondo in funzione di civiltà opposte e contro l’altro sospinti dal furore della conquista integrale del potere, non si può sorgere l’unità di un qualsiasi ordine morale e giuridico, ecco che la lotta per lo Stato si disegna ormai nelle condizioni di una spaventosa anarchia, dalla quale non si può prevedere se, quando e come il nostro Popolo riuscirà a trarsi fuori”. Assumendo una propria specifica individualità i partiti si ponevano dunque quali effettivi soggetti della sovranità pubblica in possesso di grandi strumenti operativi, tanto da presentarsi come controaltare, alla forma Stato classicamente intesa. Nella formazione degli organi pubblici, infatti, i partiti sostituivano e sostituiscono la partecipazione della loro delegazione (lottizzazione) al principio rappresentativo popolare, fino a ridurre la funzione del Parlamento al semplice e degradato compito di dare un crisma di legalità alle decisioni adottate dai rispettivi esecutori, al di fuori, e spesso contro, di esso.

  Si è dunque in presenza di una concorrenza di dittature di parte in antagonismo reciproco: la poliarchia. Nell’esperimento costituzionale post-bellico Costamagna vedeva oscurarsi le idee stesse di Stato e di Nazione, gli “interessi comuni” smarrirsi e la decadenza del “politico” prendere forma e consistenza la “potenza costituzionale”, cioè un potere “ordinato”, come scriveva Oswald Spengler, si frammentava in “informi potenze individuali”, cioè a dire in un potere sostanzialmente “arbitrario”. Il partitismo – che nella pratica del potere sarebbe divenuto ben presto partitocrazia – non era il solo “vizio d’origine” della Costituzione. Ce n’era un altro altrettanto grave al punto di configurarsi come assurdo. Con brillante spirito polemico Costamagna osservava che nessuna forza politica, nessun rappresentante del “nuovo ordine” democratico aveva detto al popolo italiano che genere di Repubblica si stava costruendo e no lo aveva neppure invitato a pronunciarsi in merito. Il popolo sovrano fu impedito, insomma, di compiere il solo autentico atto sovrano che vale a qualificare – oltre che a legittimare – anche in termini dottrinari, una democrazia: a pronunciarsi, cioè, liberamente sul tipo di reggimento politico nel quale avrebbe voluto riconoscersi ed operare. Infatti, parlare di Repubblica senza ulteriori qualificazioni significa ben poco dal momento che di repubbliche ne esistono diverse specie. Per la Repubblica presidenziale o per quella parlamentare si sarebbe espresso il popolo italiano? E’ un mistero che resterà per sempre sepolto nello scrigno inaccessibile della memoria istituzionale del nostro Paese. Solo nell’ipotesi di una tale deliberazione popolare – sosteneva Costamagna – la Repubblica non sarebbe nata “viziata”, aggiungendo che la mancata illuminazione preventiva della volontà popolare sui termini della Costituzione repubblicana da adottare, impone che, quanto meno, come si è fatto in Francia, venga sottomessa a referendum il testo eventualmente approvato dalla Costituente. Il problema sollevato da Costamagna era tutt’altro che marginale, essendo sostanziali le differenze tra la Repubblica parlamentare e la Repubblica presidenziale. Questa, come ognuno sa, “rispondere all’esigenza di assicurare l’unità e la continuità dell’indirizzo politico”, mentre la Repubblica parlamentare, fondata sul sistema dei partiti, “finisce in quel metodo dei governi di coalizione che sono la negazione di un governo”. Governare significa non  soltanto gestire, ma anche – e qualche volta soprattutto – decidere. Decidere magari sullo stato d’eccezione, come asseriva Carl Schmitt; di certo il compromesso, la tergiversazione, il ricatto palese ad occulto tipico delle coalizioni governative partitocratriche sonoil contrario della Nazione di governo e di governabilità. Costamagna vedeva nel presidenzialismo lo strumento più idoneo per governare e nel Presidente eletto a suffragio universale il “custode della legalità” e quindi della Costituzione del popolo: un re senza corona, come si diceva, ma dotato di autentici poteri decisori. Come ho accennato, un altro degli aspetti del “nuovo ordine” su cui si appuntavano maggiormente le critiche di Costamagna era costituito dalla sottrazione del testo costituzionale al referendum popolare. Insomma, in nome del popolo sovrano si era deciso che tipo di Repubblica adottare; ed al popolo sovrano non veniva data neppure la possibilità di pronunciarsi, di far conoscere il suo parere sulla sua norma fondamentale. “Lo stesso progetto della Costituzione – osserva Costamagna - , che pure ammette il referendum sulla materia legislativa ordinaria, e dello Stato e delle regioni, lo ha in modo lassativo, escluso per l’atto costituzionale, prevedendone la promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea costituente. “In Francia, forse per suggestione del movimento che si è definito del Rassemblement populaire del genere De Gaulle, o per maggior rispetto a Gian Giacomo Rousseau, si è interpellata la volontà popolare al testo della Costituzione. In Italia invece, i partiti costituenti vogliono eseguire gli esempi delle Carte spagnole del 1931, su cui si sono del resto uniformati anche in quasi tutte le disposizioni organiche e nel disegno generale. Voglia Iddio che le due esperienze non abbiamo lo stesso destino! “Non occorre essere dei feticisti della sovranità popolare – proseguiva Costamagna – per capire che la democrazia tipo, la “vera” democrazia, la democrazia “pura”, sarebbe soltanto quella diretta e che essa troverebbe ragioni di manifestazioni soprattutto sull’atto di fondazione dello Stato. Ma i politici del sistema parlamentare hanno sempre osteggiato e referendum e iniziativa popolare di legislazione, istituti specifici di tale democrazia; tanto che la nostra letteratura sull’argomento, da Arcangelo Ghisleri a Giuseppe Rensi ha creduto poterli presentare come correttivi indispensabili contro il malcostume per cui la classe dirigente dei parlamentari riuscirà a dominare il corpo elettorale”. Esattamente si è potuto riconoscere che la parola “sovranità popolare” non conviene, né in linea di fatto, né in linea di diritto, alla moderna teoria democratica, dato e non concesso che democrazia significhi qualche cosa di più e di meglio che il diritto dei partiti”. I rilievi storici di Costamagna al “nuovo ordine” non si esauriscono qui. La “lotta per lo Stato” era per lui anche lotta contro la disgregazione nazionale istituzionalista sotto le forme del regionalismo e del classicismo, entrambi recepiti dalla Costituzione. Per taluni versi, specie per quel che concerne il primo, le preoccupazioni di Costamagna potrebbero riuscire esasperate, ma per comprenderle adeguatamente bisogna rapportarsi al tempo in cui lo studioso ne discuteva: un tema carettirazzato da una mortificante divisione morale e politica del Paese. Per ciò che riguarda la polemica anticlassista, altro motivo di disgregazione nazionale, Costamagna osservava: “I partiti di avanguardia che hanno confezionato la Carta del 1947, compreso il partito comunista, sono rimaste alle stravecchie formule del sindacalismo democratico nelle sue correlative libertà, ed oggi, come di ragione, in ossequio alla democrazia, lasciamo al partito comunista di dettar legge per i rapporti sociali nel campo della produzione. “Il fatto significativo è che sia riconosciuta l’esistenza di organi per la lotta di classe e che essi vengano abilitati a spingerla sino alle estreme conseguenze pratiche, sotto la direzione di un partito che si professa apertamente lo strumento di un regime, il quale per suo conto proscrive con un pugno di ferro ogni accenno di libertà sindacale e fonda il suo sistema economico sull’autoritarismo, il monopolio e l’imperialismo. E’ una delle più sfacciate mistificazioni della storia; ma noi vinti non siamo autorizzati a denunciarla. Bisogna inoltre aggiungere che il sindacalismo è visto con favore dalla plutocrazia privata, la quale si avvale all’occorrenza della sua complicità contro il pubblico potere; il che spiega molte cose. “A nessuno dei nostri costituenti è mai passato per la mente, per un solo istante, per non morire, riesaminare il problema del sindacalismo! Soprattutto occorreva chiedersi se e come la capacità produttiva di quella che è pur forza chiamare la “azienda economica nazionale” avrebbe potuto sostenersi, sotto lo squasso economico e finanziario di un’azione sindacale preordinata ufficialmente alla lotta di classe a beneficio di una potenza straniera”.

 

La “lotta per lo Stato”

 

Fra le correnti di pensiero, che “attraversano” il Fascismo, quella rappresentata da Carlo Costamagna fu tra i più rilevanti. Dire, ora, quanto le sue idee sono seguite è difficile, e, forse poco interessante; di sicuro furono discusse e dibattute come contributo alla definizione dello Stato fascista la cui essenza, Costamagna, l’individuò nel principio rivoluzionario che lo aveva originato e quindi nel Partito unico e “totalitario”. Che questa formulazione sia stata accettata, in taluni ambienti fascisti, ed avversata, in altri, è noto; quel che resta da approfondire sono le argomentazioni fornite da Costamagna nella costruzione della sua “interpretazione” dello Stati che, ispirata da una buona dose d’intransigenza intellettuale si configura come una delle tendenze che maggiormente ne penetrano l’effettuabilità. In un certo senso Costamagna può essere, non senza motivo, ritenuto “eretico”all’interno del Fascismo non soltanto per l’accennata intransigenza, ma per il suo approccio all’interpretazione della crisi del sistema liberale e dell’avvento dello Stato fascista che si discostava, sia pure in modo originale, di quella più seguita dagli studiosi del nuovo ordine statuale e civile. La prospettiva dalla quale Costamagna si pone nell’osservare i mutamenti politici e sociali del suo tempo, è aliena dal particolarismo di numerosi pensatori a lui contemporanei e si potrebbe definire “cosmica”, nel senso che inquadra la rivoluzione fascista in un disegno d’ampia portata storica, coinvolgendola in quella complessivo reazione all’“ideale moderno” che si affermò politicamente – e quindi sotto le forme di “Stato moderno” in Europa fra la fine dell’Ottocento ed il primo decennio del nuovo secolo. L’ideale moderno di Stato, cioè liberal democratico, appare a Costamagna come il principio negatore dell’essenza stessa dello Stato cui la cultura politica europea perviene accettando e facendo seguito alle teorie di Cartesio e Rousseau che rappresenterebbero, come scrisse nella Storia e dottrina del fascismo, “la svalutazione delle elementari attitudini vitali della civiltà che essa vorrebbe esprimere nel tipo più elevato. E per vero ogni crisi della civiltà si manifesta essenzialmente quale indebolimento della “facoltà di volere”. Ha costatato Foustel de Coulanges, a proposito della caduta del mondo antico: ogni crisi della civiltà proviene dalla scomparsa delle energie, della forza e della volontà”. “L’indebolimento della volontà, e quindi della responsabilità morale, è per l’appunto il risultato delle tendenze positiviste, del cosiddetto “pensiero moderno”. Fisiologia e sociologia si dettero la mano nell’opera di demolizione”. Secondo Costamagna, lo spirito delle rivoluzioni nazionali e popolari, come quella fascista, si manifesta quale reazione alle conclusioni pacifiste, umanitarie, cosmopolitiche ed antistatali accolte e propugnate dalle varie ideologie del “pensiero moderno”e da loro presentate come “verità universali” che alle prove storiche non hanno retto per il tenore negativo ed astratto dei motivi sui quali avrebbe dovuto fondarsi. Questi motivi, secondo Costamagna, non hanno tenuto, si sono rivelati fragili soprattutto dopo la prima sconfitta mondiale, in Italia come nel resto d’Europa, nel convulso movimento d’idee e di rivolgimenti sociali e politici che hanno messo a dura prova le ragioni dell’ottimismo progressista che, un po’ ovunque, s’impose nel secolo scorso sotto le specie di razionalismo, idealismo, positivismo, sociologismo; tendenze tutte che possono essere definite anche come “idealismo razionalista e materialismo razionale”. La rivolta contro tutto ciò si estrinseca in un appello a tutte le facoltà dello spirito, agli elementi dell’istinto, dell’intuizione, della passione, del sentimento, per arrivare ad una costruzione unitaria della vita simile a quella che la civiltà europea ha raggiunto in altre fasi della sua storia prima dell’affermazione dell’illuminismo. Per Costamagna, la rivoluzione francese è all’origine della “negazione dello Stato”, inteso quale suprema forma del “politico”. Ai giuristi, secondo Costamagna, è da attribuire tale responsabilità, poiché furono loro a voler ridurre la realtà dello Stato al diritto, cioè, ad una serie di concetti giuridici, e che, pertanto, meritano, a pieno titolo, la definizione di “giuristici” attribuitagli da Giorgio Jellinek; continuatori delle teorie rousseauiane e, coerentemente, propugnatori del “realismo sociologico”, del “normativismo”, del “pluralismo giuridico”. Contro tutte queste scuole, Costamagna, è molto critico. Il “realismo sociologico”, compiutamente e brillantemente, formulato da Léon Duguit, nel “Traité de droit constitutionnel”, propugna la tesi per la quale la regola normativa del diritto non può discendere da una volontà umana, perché non si può ammettere l’esistenza di una volontà che sia, per sua natura, superiore ad un’altra volontà. In tale prospettiva la regola giuridica normativa sarebbe la condizione stessa per il mantenimento della vita sociale ed avrebbe il valore di uno “statuto sociale”. Duguit, nell’argomentare questa singolare tesi, si dimostra particolarmente incline a dare “forma giuridica” all’ideologia egualitaria, per nulla scalfito, nelle sue certezze, dagli esiti “oligarchici” dei primi provvedimenti legislativi adottati dai rivoluzionari del 1889. In punto di diritto, Costamagna, con efficacia, rileva le sfasature insite nella dottrina del “Realismo sociologico” scrivendo: “Appena le regole costruttive del diritto che hanno lo scopo di attuare le regole normative, e sono, quindi, prive di contenuto giuridico, nel senso proprio della parola, sarebbero di competenza dello Stato. Più esattamente, poiché lo Stato non esisterebbe secondo i detti giuridici, tali regole sarebbero di competenza di quegli uomini che, in un dato gruppo, detengono i mezzi di forza. Ma questo gruppo non è in grado, di per se, di stabilire la legalità delle norme costruttive che esso emana. La legalità, dunque, sarebbe soltanto dalla conformità, di queste norme, con la regola normativa che emana dalla coscienza sociale che sancisce le norme costruttive, di potere, riconoscendone, con le sue contrazioni e reazioni istintive, la corrispondenza e la conformità alla regola normativa. Queste contrazioni, e reazioni spontanee, deriverebbero dal sentimento della socialità e della giustizia nella sua estrinsecazione individuale in un quadro definito universale”. La dottrina del “normativismo” elaborata da Hans Kelsen prima in “Haupt problemen der Staatslehre” e poi, più compiutamente, in “La dottrina pura del diritto”, si pone, invece, come scopo, l’identificazione dello Stato con il diritto. In tale prospettiva, secondo Costamagna, lo Stato non sarebbe che un sistema di norme, vale a dire una formazione risultante dall’esistenza di un insieme di regole costituenti, in seno ad ogni comunità politica, l’ordinamento giuridico in vigore. Per Costamagna, la teoria Kelseniana intende liberare la dottrina del diritto da “ogni ideologia”, da ogni “metafisica” e, perciò, di risolvere il dualismo, coltivato dalla scienza, tra diritto e Stato. Questo sarebbe un semplice “ordinamento giuridico”, cioè un insieme di norme, come qualsiasi altro gruppo umano, sebbene sia, di tutti i gruppi, il più complesso. Perciò si affermava che la realtà dello Stato non esisteva. La personalità dello stato sarebbe stata inventata “per mascherare il dominio dell’uomo sull’uomo”. La validità dell’ordinamento, cioè dello Stato, riposerebbe nella norma fondamentale di ragione che la sostiene (Ursprung o Grundnorm), e questa sarebbe estrinseca a ciascuno Stato, perché, a sua volta, la validità dell’ordinamento d’ogni Stato si richiamerebbe ad una norma internazionale che la giustifica. L’intenzione, tutt’altro che celata, di Kelsen è quella di arrivare, ad una sorta di “diritto mondiale” – vera lugubre religione di tutti gli apologeti dei cosiddetti diritti dell’uomo poco inclini a riconoscere, valutare, difendere e propugnare “il diritto dei popoli” – derivante dalla fusione, o meglio, confusione, del diritto costituzionale con il diritto internazionale. Anche la teoria del “pluralismo giuridico”, proposta da Santi Romano nell’opera “L’ordinamento giuridico (1918) ” e condivisa da molti studiosi fascisti, è criticata, e respinta, da Costamagna. Essa si appalesa come la combinazione delle due precedenti dottrine richiamate. Osserva Costamagna che: “Lo Stato alla medesima stregua di qualunque altro gruppo umano, è un mero ordinamento giuridico. Stato, Mafia e Camorra si ritrovano sul medesimo piano, secondo un motivo divulgato presso gli avversatori dello Stato. Però, la creazione del diritto sarebbe contemporanea della nascita del gruppo, cioè, dell’istituzione. La vita giuridica universale sarebbe, quindi, abbandonata ad una concorrenza tra gli infiniti gruppi e tra le infinite istituzioni sociali”. Non è difficile scorgere che la teoria di Santi Romano va ben di là dalle intenzione dell’autore quando, di fatto, legittima la “concorrenza anarchica” dei più svariati gruppi sociali e mina le fondamenta dell’unità politica. Per Costamagna il “pluralismo giuridico” implica la negazione della comunità nazionale proclamando l’uguaglianza di tutte le associazioni umane apre la strada al più spietato antagonismo fra loro. Su questo concetto si sono fondate le socialdemocrazie europee, nei primi decenni di questo secolo, ritenendo, e la Repubblica di Weimar è, forse, l’esempio più emblematico, che le libere associazioni sono espressione della libertà individuale, negando, quindi, il principio unitario dell’autorità politica. Santi Romano, consapevole delle difficoltà interpretative della sua teoria e della possibilità che essa ingenerasse sempre più equivoci, nel 1926, la rettificò parzialmente nel “Corso di diritto costituzionale”, ma, con esiti poco soddisfacenti sotto il profilo della formulazione di un criterio, certo, d’identificazione dei gruppi di derivazione statale e di quelli non statali, cioè, in conflitto con lo Stato medesimo. L’“antistatalità” delle scuole giuridiche, criticate da Costamagna, coincide da un lato con la “rivelazione messianica” della tecnocrazia, che ha i capisaldi nella dottrina tayloristica, e, dall’altro, con l’ideologia bolscevica che non ammette l’esistenza della legge e d’ogni norma giuridica oggettiva nella fase terminale della rivoluzione, quando si verificherà l’annullamento dell’identità d’ogni popolo attraverso a distruzione delle culture specifiche e d’ogni coscienza nazionale. In tale contesto, lo Stato non può avere che un valore transitorio e non può essere altro che la rappresentazione “giuridica” della forza della classe operaia contro le altre classi. Ecco perché lo Stato marxista non è che un “antistato” rivoluzionario destinato a distruggere lo “Stato borghese” e, quindi, a sciogliersi non appena raggiunte le condizioni dell’indefinita ed utopica “organizzazione comunista”. Di contro, uno Stato azionale, per Costamagna, affronta innanzi tutto la ricostruzione della vita non intellettualisticamente, ma con la pratica effettiva; per la ricostruzione della vita “il mondo si accetta nella sua necessità, per quello che è e si ama anche per le sue contraddizioni, per la sua mutevolezza, per la sua asperità, e si considera sotto un punto di vista che, se non è ottimista, non è nemmeno pessimista, ed in ogni modo giammai rassegnato, della realtà”. Per tali motivi lo spirito delle “rivoluzioni nazionali”, insorgendo contro le conclusioni politiche cui perviene l’“ideale moderno”, consapevolmente od inconsapevolmente riporta all’attualità l’antico concetto vichiano secondo il quale  “pensare non è creare”; riproponendo cioè la dottrina di colui che per primo, incurante del fragore razionalistico, dimostrò la fallacia delle astrazioni cartesiane esponendo l’“essere” al “pensiero” e riaffermando l’origine della coscienza non dalla ragione, ma, dall’intuizione della vita. Sulla base di simile convinzione, a lungo nutrita di studi e riflessioni, Costamagna sostiene che “occorre rinunciare alla comoda ed addormentatrice “legge del progresso” per risolvere i problemi della storia. Soltanto l’insuperabile ottimismo filosofico del secolo XVIII, cui era stato modello l’opera del Condorcet, scritta in pieno “Terreur” sotto la minaccia della ghigliottina, potè gratuitamente affermare l’illimitata e costante perfettibilità delle condizioni morali e materiali della società umana”. Una posizione quanto mai chiara questa di Costamagna. In essa il rifiuto dello spirito progressista non è “materiale” intellettualistico dal quale ricavare una concezione statuale da adattare ai tempi, ma, piuttosto una vera e propria Weltanschauung che pur calandola e/o inserendola nella coscienza giuridica non perde la sua “freschezza” e l’entusiasmo di fondo che la pervade: Anzi, il politologo ligure afferma, senza mezzi termini, che proprio la scienza dello Stato, superando la scienza politica che già Bodin definì “la princesse des sciences morales”, si pone come la disciplina regolatrice di tutte le discipline che studiano l’uomo nella sua attività teoretica e pratica. In questo senso la scienza dello Stato rivendica per se la “funzione direttiva” che prima la teologia aveva esercitato anche sulla vita temporale e che, poi, l’idealismo volle arrogarsi dando vita ad una concezione statualistica di tipo “poliziesco”. Quest’impostazione fa pensare alle indiscutibili affinità che legavano Costamagna a Carl Schmitt le cui idee ebbero la possibilità di circolare in Italia anche grazie all’impegno del pensatore ligure che tra i primi colse l’importanza decisiva delle teorie schmittiane ed invitò lo studioso renano a collaborare alla rivista “Lo Stato”.

 

Lo Stato del popolo

 

Essendo tale impostazione di fondo  del pensiero politico di Costamagna, le conclusioni a cui doveva pervenire nel considerare la qualificazione da dare allo Stato fascista non potevano che essere conseguenti. Per lo studioso tale problema in rapporto alla categoria concettuale dello Stato moderno ha importanza decisiva. Partendo dall’assunto che il principio fascista risulta dal riconoscimento del valore unitario integrale dello Stato in tutta la sfera morale, politica ed economica, di una comunità particolare, “sicché lo Stato si immedesima nella sua determinata società quale idea civile di solidarietà e di svolgimento,attuata dalla volontà di potenza, e di ordine, degli uomini”, lo Stato fascista non può essere considerato “Stato di diritto”, ne, tanto meno, “Stato economico” , come da alcuni sostenuto, per la sua caratteristica corporativa. Entrambe queste tesi, dice Costamagna, sono l’espressione dei motivi liberali la prima, e dei motivi marxisti la seconda. La confutazione della prima tesi sta nel fatto che il principio costituzionale affermato dal Fascismo, implicando il riconoscimento dello Stato quale realtà metagiuridica integrale, esclude la possibilità di identificare la Stato con il diritto, secondo la formulazione dei teorici dello Stato di diritto. Invece per la dottrina fascista, sostiene costamagna, “lo Stato ha come fine se medesimo, vale a dire la civiltà, in quanto contenuto della “città”, cioè dello Stato stesso; e quindi come “potenza”. Senza di ciò, senza, cioè, questa esclusiva destinazione intrinseca, lo Stato non sarebbe pienamente sovrano; vale a dire autarchica, come la nuova coscienza esige.Continuerebbe ad essere lo Stato apparato, strumento di fini estrinseci ad esso e, per l’appunto,degli interessi individuali. Pertanto viene meno il significato di “stato di diritto”, nel senso soggettivo della parola, cioè che il fine dello Stato sia quello di attuare i diritti dei singoli che in esso si associano”. Quanto poi ala pretesa di definire “Stato economico” lo Stato fascista, intendendo in senso “professionale” lo Stato corporativo, come molta parte della dottrina del tempo fece, per Costamagna, essa è destituita di ogni fondamento scientifico ed ideologico. La dottrina politica del Fascismo, in verità, per come risulta dai testi ufficiali del Partito, dalla “dottrina” di Mussolini e Gentile alle dichiarazioni di principio, sembra rifiutare ogni nozione dei diritti soggettivi individuali e stabilisce il rapporto, fra lo stato ed il cittadino, sul terreno del dovere, in base al, già più volte ricordato, principio della subordinazione. Costamagna, va ancora più a fondo nel confutare la definizione di “Stato economico” proposta per lo Stato fascista. Egli dice che per uno “Stato economico” lo scopo è solo la ricchezza, l’economia, mentre per il Fascismo “lo Stato ha per fine se stesso, in quanto “bene comune” che non è soltanto economico,ma, altresì politico e soprattutto”spirituale” od etico”. Precisata,in tal modo,l’impossibilità di ridurre lo Stato fascista a “Stato di diritto” ed a “Stato economico”, Costamagna, passa a confutare la versione di “Stato corporativo” inteso in senso “professionale”. “Si vorrebbe assumere, sotto il titolo di un preteso “corporativismo puro”, che lo Stato nuovo, in genere, e quelo fascista, in particolare,senza negare l’ individuo, promuoverebbe la piena organizzazione dei “corpi sociali”, dei quali i corpi, professionali o economici,non sarebbero che una specie, così e come ne sarebbe una specie lo Stato stesso. Questo risulterebbe collocato di fronte ai corpi rappresentativi della scienza, dell’arte, della religione,dell’economia, etc.,e, di essi si limiterebbe a coordinare i movimenti. In tal senso, però, lo Stato riuscirebbe ridotto all’insieme dei mezzi strumentali della politica, in aperta antitesicon la concezione integrale che il Fascismo professa. Sarebbe un ritorno al quel tipo di pregresso e composito che lo stato assunse in Europa durante la disgregazione del sistema imperiale  del Medioevo e che, appunto, si suole scientificamente indicare come “Stato corporativo”; nel quale i “corpi particolari”, feudi benefici, comuni, atti, vantavano un proprio diritto di fronte al diritto dello Stato”. Stando così le cose, per Costamagna,non può esservi altra definizione che quella di “Stato fascista” per qualificare il nuovo Stato, avente, come si è visto, un proprio principio costituzionale e dei propri valori originali e specifici rispeto a quelli liberali e democratici. Una qualificazione così generica si giustifica, secondo Costamagna, con il nome del Movimento che ha fato nascere questo tipo di Stato. “Ed è manifesto che lo Stato fascista, il quale è religioso e militare e politico, nel medesimo tempo,ed. a più forte ragione, che non corporativo economico e sociale, non può essere definito, sinteticamente, con una parola la quale sia etimlogicamente legata ad un momento della sua struttura e, soprattutto, implichi una deviazione dello spirito che sostiene la nuova formazione civile”. Costamagna conclude la sua riflessione affermando che la raltà dello Stato si basa non su fattore tecnico – economici, ma sull’idea. E’ l’idea che da contenuto e forma allo Stato fascista e su di essa si fonda la sua sovranità, per cui lo Stato fascista può qualificarsi come “etocratico” o meglio “dominio morale di civiltà, che rappresenta una fase progressiva  dell’idea di Stato e si traduce nel principio della subordinaione dei fini individuali al fine trascendente dello Stato,quale principio di legalità proprio al nuovo ordine giuridico”. Le conseguenze di questa conclusione non potranno che portare ad una revisione dei concetti giuridici rispetto al nuovo diritto italiano, muoventi dalla valutazione dei presupposti che sostengono la nuova costituzione alla quale Costamagna rivendica l’originalità soprattutto in riferimento a tre punti:

 

all’individuazione dello Stato nel popolo in contrapposizione alla dottrina della Nazione nella sua interpretazione individualistica;

 

alla determinazione della sovranità quale riconoscimento nello Stato di un principio etico e di una realtà morale;

 

alla concezione del governo come il complesso delle forze e dei mezzi per i quali la società si integra nello Stato attraverso la subordinazione dei fini individuali al fine trascendente dello Stato stesso.

 

Quest’ultimo punto merita qualche approfondimento. Per definire il tipo di governo nello Stato fascista,Costamagna., parte da una serie di constatazioni polemiche suscitate dall’ipotesi formulata da diversi giuristi, circa il presunto valore plebiscitario dell’elezione di deputati al Parlamento che potrebbe essere ritenuto argomento valido per la conferma popolare del regime e, quindi, del governo fascista. Costamagna, nel rilevare che tale ipotesi è assolutamente incompatibile con il nuovo principio costituzionale che esclude l’interpretazione individualista della sovranità popolare, afferma che il nuovo sistema  non ha più niente in comune con il sistema parlamentare, perché esso afferma l’indipendenza del governo del Re dal Parlamento, con la legge 24 dicembre 1925 sulle prerogative del capo del Governo e con la legge 9 dicembre 1928 sul Gran Consiglio del Fascismo. “Ma vero è pure che esso concretizza,addirittura,la prevalenza politica sul Parlamento, non già del Governo del Re, quanto del Capo del Governo, la quale attuazione non trova riscontro nemmeno nella sottospecie cos’ nella presidenziale della democrazia rappresentativa che riflette essenzialmente il Capo dello Stato. Il tipo di Governo nello Stato fascista non ha evidentemente analogia di sostanza col tipo di Governo presidenziale”. In conclusione, sostiene Costamagna, il carattere del Governo, nello Stato fascista è quello che risulta dall’esistenza delle istituzioni pubbliche volontarie e dalla competenza ad esse attribuita in molteplici funzioni pubbliche e soprattutto, in via diretta od indiretta, nell’espletamento delle funzioni normative per cui il nuovo ordinamento ha accresciuto il numero delle fonti. Da qui la definizione per individuale il tipo di governo nello Stato fascista: “Governo rappresentativo di tipo istituzionale” in quanto esso ha la funzione di operare la saldatura tra istituzioni pubbliche in unità di direzione politica. In questo caso si può parlare di “democrazia istituzionale” secondo la definizione mussoliniana della “democrazia totalitaria, accentrata, gerarchica ed autoritaria”. Gli aggettivi che accompagnano il concetto di democrazia non fanno altro che avvalorare, in realtà, la tesi sostenuta dai più, e cioè che di democrazia, in senso classico, nel Fascismo, non si poteva più parlare, dal momento che gli istituti su cui essa, tradizionalmente, si fonda erano venuti tutti meno. In particolare modo l’istituto parlamentare la cui funzione era diventata superflua esistendo, come fece notare Costamagna, “una gerarchia degli organi, costituzionali, per cui cada la funzione della parità comprimaria, elaborata dai giuristi dogmatici del passato e anche il monopolio della funzione legislativa latu sensu non appartenga più alle assemblee parlamentari”. Altro problema che Costamagna si pone nel contesto del dibattito istituzionale del tempo, è quello relativo al nuovo diritto del fascismo, con particolare riguardo alla codificazione. Prendendo le messe da un esame assai esauriente e pertinente del sistema di codificazione vigente in Europa dopo la promulgazione del Code Civil napoleonico, Costamagna sostiene che la nuova concezione dello Stato affermatasi in Italia con la rivoluzione fascista, esprime un “terza soluzione”  giuridiche fra quelle marxista e liberale, risolvendosi nel mantenimento nell’iniziativa economica individuale e assicurando, nel contempo, la subordinazione dell’interesse individuale dell’interesse supremo della comunità nazionale, ponendo, perciò, un limite autoritario dell’assolutismo del diritto individuale nel bene comune della Nazione. “Nel medesimo tempo – aggiunge – il Fascismo ha inserito nella serie delle pubbliche istituzioni quelle formazioni di forze economiche e sociali che, abbandonate a loro stesse, disgregavano, nel processo tumultuario del sindacalismo, la compagine dei popoli e ne ha fatto, per l’appunto, gli organi della nuova disciplina economica e sociale della Nazione”. In questo modo il diritto privato del fascismo risulta a Costamagna “notevolmente modificato di fronte al diritto privato del liberismo, così per quanto attiene all’argomento del “diritto soggettivo”, ossia l’estensione e il contenuto del potere dell’individuo; come, per quanto concerne l’argomento del “diritto oggettivo”, ossia il sistema delle fonti del diritto. In siffatti termini il disegno fascista appare ben più meritevole che non il disegno sovietico del diritto privato di essere additato a precursore del futuro assetto dei popoli europei. E veramente esso e assai più consono di quello al senso della dignità umana e alle ragioni perenni dell’ordine giuridico”. Dunque, il diritto privato del fascismo è si un diritto privato, ma dominato dalla preoccupazione dell’interesse generale, e ciò non fa “un diritto privato di ordine pubblico” secondo Costamagna. Quanto poi all’elemento cosiddetto “oggettivo”, il diritto privato del fascismo è un diritto che non si basa sul fondamento esclusivo di una codificazione di carattere formale e rigida, esso, anzi, si appoggia a uguale titolo sulla forza delle leggi particolari e sulle norme corporative. In ciò sta il dato originale e caratteristico del sistema fascista del diritto. Costamagna ci tiene ad avvertire che nel nuovo sistema risulta ristretta la funzione della codificazione generale e per converso potenziata quella delle fonti specializzate. Il conclusione, il giurista ligure ravvisa nel sistema di codificazione fascista un ritorno al diritto pretorio romano, in virtù dell’adozione da parte del fascismo dal sistema delle fonti corporative. Spirito rivoluzionario ed educazione nazionale sono per Costamagna intimamente legati. Il trionfo e la durata del fascismo sembrano dipendere dalla stretta aderenza fra i due elementi e dal loro complessivo sviluppo. Il fine, forse di taluni giudicato esclusivamente “mistico”, è quello di dare un nuovo contenuto alla civiltà riannodando i fili di una tradizione giuridico politica che conduce diritta fino all’idea imperiale di Roma. Il sogno di Costamagna durò vent’anni. Poi, accadde quello che il pensatore non aveva mai immaginato: l’esplosione di una crisi endogena al fascismo. Molti dei suoi gerarchi non erano né sacerdoti di un ordine spirituale, né centurioni votati alla fedeltà. Forse al fondo di tutti vi fu quella mancanza di cultura “altra” che Costamagna aveva lamentato alla Camera dei deputati, nelle aule universitarie, sulla pagine della rivista “Lo Stato”. Comunque, lo studioso non morì con il fascismo coerente con le sue idee, discriminato ed emarginato, “scelse” di stare dalla parte dei vinti ed ispirare, inascoltato, un riflessione sulla illegittimità del nuovo ordine repubblicano posto fascista.

 

Contro la Repubblica dei partiti

 

Costamagna si servì di una piccola ma assai autorevole tribuna, il giornale “Rivolta ideale”, organo del “Fronte degli italiani” dalla quale muovere i propri appunti alla Costituzione che si configurava per lui, come il prodotto della “Repubblica dei partiti legittimata non dal consenso popolare ma dalla forza più o meno ricattatoria degli apparati politici usciti vincitori dalla guerra civile. Per lo studioso ligure la Costituzione nasceva su un presupposto completamente errato: il partitismo che per natura e definizione si poneva in antitesi al “bene comune” dell’unità nazionale. Esso incarnava, i “nuovi egoismi” rispondenti e logiche estranee agli interessi popolari nazionali le cui forme più evidenti erano date dal partito cattolico e dal partito comunista i cui referenti, nell’immediato dopoguerra, non erano in Italia. Riflettendo su come la Repubblica italiana non poteva essere considerata la “Repubblica degli italiani”, ma “dei partiti”, e precisamente dei “partiti anti fascisti”, Costamagna osservava che nel disegno del progetto costituzionale mancava “qualsiasi concetto positivo di organizzazione del popolo italiano”. Il progetto costituzionale,secondo Costamagna, era dominato da due criteri sviluppatisi intorno all’unica idea negativa del “diritto dei partiti”: il partitismo e la faziosità . “Non ha precedenti – aggiungeva – nel diritto dei cosiddetti “Governi liberi”, il formale riconoscimento che il progetto compie del diritto dei partiti sotto l’obliqua formula della dichiarazione di un diritto individuale al partito politico: “tutti i cittadini hanno il diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale” (Art. 49) ( 47 del progetto costituzionale). “Qui la allusione del “metodo democratico” preannuncia la faziosità rivelando il proposito di esprimere ogni intrusione di estranei per quanto cittadini nella giostra che a se stessi riservano i partiti dominanti. Ma il riferimento allo scopo di “determinare la politica nazionale” confessa che l’indirizzo generale politico dovrebbe essere la risultante esclusiva dell’accordo dei partiti senza avvertire che in tal modo si annulla ogni azione unitaria nazionale”. E’ quanto accade da quarant’anni in Italia dove le decisioni, di ogni tipo, ordine e grado, vengono prese esclusivamente dalla Segreterie politiche dei partiti incuranti spesso per fino del mandato che il popolo, astrattamente inteso, ha creduto di dare al partito politico con il voto. In pratica si assiste ad un singolare e poco dignitoso balletto: in alcune parti, segnatamente quella dei principi fondamentali, la Costituzione esalta i diritti degli individui, ma di fatto, al momento di regolamentare l’applicazione di questi diritti, consegna tutto il potere nelle mani dei partiti, dei loro capi, degli apparati burocratici mediante l’applicazione della “democrazia indiretta”. A tale riguardo Costamagna osservava: “Tutti i cittadini, nominalmente, senza distinzione di sesso, appena maggiorenni, sono elettori (art. 45 della prima stesura, ndr)”.  Ma alle cariche pubbliche, a cominciare da quella di deputato, sono i partiti che designano i titolari, facendone i servi della propria volontà. Non al corpo elettorale, ma ai “deputati dei partiti” spetta la nomina dello stesso Presidente della Repubblica, che pur dovrebbe essere il Capo dello Stato, l’espressione vivente dell’unità e della continuità nazionale. “Evidentemente il governo presidenziale nord americano – proseguiva Costamagna – non sembra abbastanza democratico ai costituenti anti fascisti. Sono i partiti che debbono intendersi su l’uomo che dovrà ricoprire la carica suprema e questi solo ai partiti dovrà essere debitore del posto, non già Re senza corona, ma umile ufficiale di scrittura, incaricato di omologare le transazioni dei partiti stessi, quali gli verrebbero presentate dal Primo Ministro, anch’esso ombra di un’ombra, in funzione di un Consiglio del Ministri, composto dai delegati delle irresponsabili direzioni dei partiti deliberanti “privatamente” fuori del Parlamento”. Costamagna paventava a questo punto, non senza ragione, che la disastrosa esperienza di De Gasperi e del governo provvisorio della Repubblica sarebbe divenuta definitiva. I fatti, purtroppo, sotto il profilo dell’instabilità governativa e della litigiosità partitica intorno alla gestione del potere nell’arco di ben quattro decenni hanno dato ragione al giurista ligure. Non poteva e non può del resto essere diversamente. “Il principio del parlamentarismo – argomentava Costamagna  - , sancito coll’obbligo espresso fatto a ogni Governo della Repubblica di conseguire, appena, costituito un voto di fiducia dal Parlamento, non è che la maschera del principio del partitismo, autorizzato non disciplinato dal progetto. Nella realtà il Governo di un popolo oppresso e straziato, come il nostro, dal fenomeno dei partiti di massa, sarebbe condannato all’impotenza, alla nullaggine. (…) E senza pudore – concludeva – per il giudizio della Storia, il progetto nella solennità quasi sacra di un testo costituzionale, sotto il titolo “Disposizioni transitorie e finali”, verrebbe sancito, documento inaudito, la faida di partito e fondamento della Repubblica democratica italiana, Fascismo e monarchia cause perpetue di indegnità civile”. Le ragioni del partitismo, dunque, dominarono i lavori della Costituente che elaborò una Carta fondamentale inficiata sostanzialmente da due difetti: il pregiudiziale rifiuto dell’adozione del presidenzialismo che avrebbe sottratto ai partiti poteri e controllo sulla società civile, spirito di vendetta nei confronti di una parte tutt’altro che esigua del popolo italiano. Insomma, la Costituzione è stata il prodotto, secondo Costamagna, degli interessi politici e “privati” di una parte di italiani in opposizione ad un’altra. Su questo proposito la Repubblica s’è rivelata un inganno dal momento che il primo tradimento perpetrato da quella Costituzione materiale che ne ha retto le sorti è stato contro il bene comunità dell’unità nazionale. Da queste annotazioni nasceva il richiamo di Costamagno ad un ideale “fronte degli italiani”perché ingaggiasse una vera e  propria “lotta per lo Stato”da opporre finalisticamente a tutte le concezioni antistatali i cui germi s’annidavano nei partiti impegnati nell’elaborazione della Costituzione. “Non vi è più traccia – scriveva nel luglio 1947 – nel nostro costume politico della legalità parlamentare, qualificata dalla spontaneità e dalla variabilità delle maggioranze e quindi dall’indipendenza del singolo deputato o, insomma, dal rispetto della personalità umana. E poiché sul diritto dei partiti, esprimenti incompatibili concezioni del mondo in funzione di civiltà opposte e l’un contro l’altro sospinti dal furore della conquista integrale del potere, non può sorgere l’unità di un qualsiasi ordine morale e giuridico, ecco che la lotta per lo Stato si disegna ormai nelle condizioni di una spaventosa anarchia, dalla quale non si può prevedere se, quando e come il nostro Popolo riuscirà a trarsi fuori”. Assumendo una propria specifica individualità i partiti si ponevano e si pongono dunque quali effettivi soggetti della sovranità pubblica in possesso di grandi strumenti operativi, tanto da presentarsi come contro altare alla forma Stato classicamente intesa. Nella formazione degli organi pubblici, infatti,i partiti sostituivano e sostituiscono la partecipazione della loro delegazione (lottizzazione) al principio rappresentativo popolare, fine a ridurre la funzione del Parlamento al semplice e degradato compito di dare un crisma di legalità alle decisioni adottate dai rispettivi esecutivi, al di fuori, e spesso contro, di esso. Si è dunque in presenza di una concorrenza di dittatore, di parte in antagonismo reciproco: la poliarchia.     Nell’esperimento costituzionale post bellico Costamagna vedeva oscurarsi le stesse idee di Stato e di Nazione, gli “interessi comuni” smarrirsi e la decadenza del “politico” prendere forma e consistenza: “la potenza costituzionale” cioè di un potere “ordinato”, come scriveva Oswald Spengler, si frammentava in informi potenze individuali”, cioè a dire in un potere sostanzialmente “arbitrario”. Il partitismo non era solo vizio d’origine della Costituzione. Ce n’era un altro altrettanto grave al punto di configurarsi come assurdo. Con brillante spirito polemico Costamagna osservava che nessuna forza politica, nessun rappresentante del “nuovo ordine” democratico aveva detto al popolo italiano che genere di Repubblica si stava costruendo e non lo sapeva neppure invitare a pronunciarsi in merito. Il popolo sovrano fu impedito,insomma,di compiere il solo autentico atto sovrano che vale a qualificare,anche in termini dottrinari, una democrazia: a pronunciarsi cioè liberamente sul tipo di reggimento politico nel quale avrebbe voluto riconoscersi ed operare. Infatti parlare di Repubblica senza ulteriori qualificazioni significa ben poco dal momento che di repubbliche ne esistono diverse specie. Per la repubblica presidenziale o per quella parlamentare si sarebbe espresso il popolo italiano? E’ un mistero che resterà per sempre sepolto nello scrigno inaccessibile nella memoria istituzionale del nostro Paese. Solo nell’ipotesi di una tale  delibera popolare – sosteneva Costamagna – la Repubblica non sarebbe nata “viziata”, aggiungendo che la mancata illuminazione preventiva della volontà popolare sui termini della Costituzione repubblicana da adottare, impone che, quanto meno, come si è fatto in Francia, venga sottomesso a referendum il testo eventualmente approvato dalla Costituente. Il problema sollevato da Costamagna era tutt’altro che marginale, essendo sostanziali le differenza tra Repubblica presidenziale e Repubblica parlamentare. Questa, come ognuno sa, “risponde all’esigenza di assicurare l’unità e la continuità  dell’indirizzo politico”, mentre la Repubblica parlamentare, fondata sul sistema dei partiti, “finisce in quel metodo dei governi di coalizione che sono la negazione di un governo”. Governare significa non soltanto gestire, ma anche, decidere. Decidere magari sullo Stato d’eccezione, come asseriva Carl Schmitt; di certo il compromesso, la tergiversazione, il ricatto palese ed occulto tipico delle coalizioni governative partitocratriche sono il contrario della nozione di governo e di governabilità.  Costamagna vedeva nel presidenzialismo lo strumento più idoneo per governare e nel Presidente eletto a suffragio universale il “custode della legalità” e della Costituzione del popolo: un re senza corona, come si diceva, ma dotato di autentici poteri decisori. Come ho accennato in un altro degli aspetti del “nuovo ordine” su cui s’appuntavano maggiormente le critiche di Costamagna era costituito dalla sottrazione del testo costituzionale al referendum popolare. Insomma, in nome del popolo sovrano, si era deciso che tipo di Repubblica adottare; ed al popolo sovrano non veniva neppure data la possibilità di pronunciarsi, di far conoscere il suo parere sulla forma fondamentale.Lo stesso progetto della Costituzione – osservava Costamagna – che pure ammette il referendum sulla materia legislativa ordinaria, e dello Stato e delle regioni, lo has, in modo tassativo, escluso per l’atto costituzionale, prevedendone la promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea costituente”. “In Francia,forse per suggestione del movimento che si è definito del Rassemblement populaire, del Generale De Grulle, o per maggior rispetto a Gian Giacomo Rousseau, si è interpellata la volontà popolare sul testo della Costituzione. In Italia,invece, i partiti costituenti vogliono seguire gli esempi delle Cortes spagnole, del 1931, su cui si sono, del resto, uniformati anche in quasi tutte le disposizioni organiche e nel disegno generale. Voglia Iddio che le sue esperienze non abbiano lo stesso destino!”. “Non occorre essere feticisti della sovranità popolare –proseguiva Costamagna – per capire la democrazia tipo, la vera democrazia, la democrazia pura, sarebbe soltanto quella diretta e che essa troverebbe ragioni di manifestarsi soprattutto sull’atto di fondazione dello Stato. Ma i politici del sistema parlamentare hanno sempre osteggiato e referendum  ed iniziativa popolare di legislazione,istituti periferici di tale democrazia; tanto che la nostra letteratura sull’argomento, da Arcangelo Ghisleri a Giuseppe Rensi, ha creduto poterli presentare come correttivi indispensabili contro il malcostume per cui la classe dirigente dei parlamentari riuscirà a dominare il corpo elettorale. Esattamente si è potuto riconoscere che la parola “sovranità popolare” non conviene né in linea di fatto, né in linea di diritto, alla moderna teoria democratica, dato e non concesso che democrazia significhi qualcosa di più e di meglio che il diritto dei partiti”. I rilievi critici di Costamagna al “nuovo ordine” non si esauriscono qui. La “lotta per lo Stato” era anche per lui anche lotta contro la disgregazione nazionale istituzionalizzata sotto le forme del regionalismo e del classismo, entrambi recepiti dalla Costituzione. Per taluni versi, specie per quel che concerne il primo, le preoccupazioni di Costamagna potrebbero uscire esasperate, ma per comprenderle adeguatamente bisogna rapportarsi al tempo in cui lo studioso ne discuteva: un tema caratterizzato da una mortificante divisione morale e politica del Paese. Per ciò che riguarda la polemica anti classista, altro motivo di disgregazione nazionale, Costamagna osservava:”I partiti di avanguardia che hanno confezionato la Carta del 1947, compreso il partito comunista, sono rimasti alle stravecchie formule del sindacalismo democratico, con le sue correlative libertà, ed oggi, come di ragione, in ossequio alla democrazia, lasciano al partito comunista di dettare legge per i rapporti sociali nel campo della produzione”. “Il fatto significativo è che sia riconosciuta l’esistenza di organi per la lotta di classe  e che essi vengano abilitati a spingerla sino alle estreme conseguenze pratiche, sotto la direzione di un partito che si professa, apertamente, lo strumento di un regime, il quale per suo conto proscrive, con un pugno di ferro, ogni accenno di libertà sindacale e fonda il suo sistema economico sull’autoritarismo, il monopolio e l’imperialismo. E’ una delle più sfacciate mistificazioni della storia; ma noi, vinti, non siamo autorizzati a denunciarla. Bisogna inoltre aggiungere che il sindacalismo è visto, con favore, dalla plutocrazia privata, la quale si avvale all’occorrenza della sua complicità contro il pubblico potere; il che spiega molte cose”. “A nessuno dei nostri costituenti è mai passato per la mente, per un solo istante, per non morire,di riesaminare il problema del sindacalismo! Soprattutto, occorre chiedersi se, e come, la capacità produttiva di quella che è pur forza chiamare “l’azienda economica nazionale” avrebbe potuto sostenersi, di fronte alle concorrenze straniere, sotto lo squaso economico e finanziario di un’azione sindacale preordinata, ufficialmente, alla lotta di classe a beneficio di una potenza straniera”. 

Il Libeccio