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Art.
01
La nazione italiana è un
organismo avente fini, vita e mezzi d’azione superiori, per potenza e durata, o
quelli degli individui, divisi o raggruppati, che lo compongono. E’ una unità
morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato
Fascista.
Art. 02
Il Lavoro,
sotto tutte le sue forme organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche e
manuali, è un dovere sociale ed, a questo titolo è tutelato dallo Stato. Il
complesso della produzione è unitario, dal punto di vista nazionale, i suoi
obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello
sviluppo della potenza nazionale.
Art.
03.
L’organizzazione
sindacale, o professionale, è libera, ma, solo il sindacato, legalmente
riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di
rappresentare, legalmente, con la categoria dei Datori di lavoro o dei
Lavoratori, per cui è costituito, di tutelare, di fronte allo Stato ed alle
altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti
collettivi di lavoro, obbligatori, per tutti gli appartenenti alla categoria,
di imporre loro tributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di
interesse pubblico.
Art.
04.
Nel contrasto
collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i
vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi
dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, la loro subordinazione agli interessi
superiori della produzione.
Art.
05.
La
magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene a regolare
le controversie di lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle
altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni
di lavoro.
Art. 06
Le associazioni
professionali, legalmente riconosciute, assicurano l’uguaglianza tra datori di
lavoro e lavoratori; giuridicamente, mantengono la disciplina della produzione
e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono
l’organizzazione unitaria e ne rappresentano, integralmente, gli interessi. In
virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della
produzione gli interessi nazionali, le corporazioni sono, dalla legge,
considerati come organi dello Stato. Quali rappresentanti degli interessi
unitari della produzione, le Corporazioni, possono dettare norme
obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro ed anche sul coordinamento
della produzione, tutte le volte che ne abbiano avuti i necessari poteri dalle
associazioni collegate.
Art. 07
Lo Stato
corporativo considera l’iniziativa privata, nel campo della produzione, come lo
strumento più utile ed efficiente della Nazione. L’organizzazione privata della
produzione, essendo funzione di interesse nazionale, l’organizzazione delle
imprese è responsabile dello indirizzo della produzione di fronte allo Stato.
Dalla collaborazione delle forze produttive deriva, fra tecnico, impiegato ed
operaio, reciprocità di diritti e di doveri. Il Prestatore di opera è un
collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al
datore di lavoro che ne ha la responsabilità.
Art. 08
Le
associazioni professionali dei datori di lavoro hanno l’obbligo
di promuovere, in tutti i modi, l’aumento, il perfezionamento della produzione
e la riduzione dei costi di gestione. Le rappresentanze di coloro che
esercitano una libera professione e le associazioni dei pubblici dipendenti
concorrono alla tutela degli interessi dell’arte, della scienza e delle
lettere, al perfezionamento della produzione ed al conseguimento dei fini
morali dell’ordinamento corporativo.
Art. 09
L’intervento
dello Stato, nella produzione economica, ha luogo, soltanto, quando manca, o è
insufficiente, l’iniziativa privata o quando sono in gioco gli interessi
politici dello Stato. Tale intervento può assumere forma di controllo, di
incoraggiamento o di gestione diretta.
Art. 10
Nelle
controversie di lavoro, l’azione giudiziaria non può essere intentata se
l’organo corporativo non ha, prima, esperito il tempo di conciliazione. Nelle
controversie individuali, concernenti l’interpretazione dei contratti
collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno la facoltà di
interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza, per tali
controversie, è devoluta alla Magistratura ordinaria integrata da assessori
designati dalle associazioni professionali.
Art. 11
Le
associazioni professionali hanno l’obbligo di regolare, mediante contratti
collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie, i datori di lavoro e di lavoratori,
che rappresentano. Il Contratto collettivo di lavoro si stipula fra
associazioni di primo grado, sono la guida ed il controllo delle organizzazioni
centrali, salva la facoltà di sostituzione, da parte di grado superiore, nei
casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro,
sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari,
sul periodo di prova e sul pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.
Art. 12
L’azione del
sindacato, l’opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura
del lavoro, garantiscono la corrispondenza dei salari alle esigenze normali
della vita, alle possibilità della produzione ed al rendimento del lavoro. La
determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale ed è affidata
all’accordo delle parti nei contratti collettivi.
Art. 13
I dati
rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’Istituto Centrale di Statistica
e dalle associazioni professionali, legalmente riconosciute, circa le
condizioni della produzione, del lavoro, della situazione del mercato monetario
e le variazioni del tenore di vita dei prestatori di opera, coordinati ed
elaborati dal Ministero delle Corporazioni, durante il criterio per
contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e,
di queste ultime, con lo interesse superiore della produzione.
Art. 14
La
retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consona alle esigenze del
lavoro e dell’impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo e la
liquidazione dei cottimi sia data a periodi superiori alla quindicina, sono
dovuti adeguati acconti quindicinali e settimanali. Il lavoro notturno, non
compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in
più rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le
tariffe del cottimo, devono essere determinare in un modo che all’operaio
laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di ottenere un
guadagno minimo oltre la paga base.
Art. 15
Il prestatore
d’opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la Domenica. I
contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme
esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese e, nei limiti di tali
esigenze, procureranno, altresì, che siano rispettate le festività civili e
religiose, secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere
scrupolosamente ed integralmente osservato dal prestatore d’opera.
Art. 16
Dopo un anno
di ininterrotto servizio, il prestatore d’opera, nelle imprese al lavoro
continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
Art. 17
Nelle imprese
a lavoro continuo, il lavoratore, ha diritto, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità
proporzionale agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di
morte del lavoratore dipendente.
Art. 18
Nelle imprese
a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non risolve il contratto di lavoro
ed il personale, ad asse addetta, conserva i suoi diritti nei confronti del
nuovo titolare. La malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata
durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi od in
servizio nella M.V.S.N.
non può essere causa di licenziamento.
Art. 19
Le infrazioni
alla disciplina ed agli atti che turbino il normale andamento dell’azienda,
commesso da prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della
mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi,
con il licenziamento senza indennità. Saranno specificati i casi in cui
l’imprenditore può infliggere la multa, la sospensione od il licenziamento
immediato senza indennità.
Art. 20
Il prestatore
d’opera, di nuova assunzione, è soggetto ad un periodo di prova durante il
quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto con il solo
pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato
effettivamente prestato.
Art. 21
Il contratto
collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche al
lavoratore a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per
assicurare la pulizia è l’igiene del lavoro a domicilio.
Art. 22
Lo Stato
accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei
lavoratori, indice di complessivo delle condizioni della produzione e del
lavoro.
Art. 23
Gli uffici di
collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi
corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i
prestatori d’opera tramite detti uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta
degli scritti negli elenchi con preferenza a coloro che sono iscritti al P.N.F.
ed ai sindacati fascisti, secondo l’anzianità di iscrizione.
Art. 24
Le
associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare una
azione selettiva, fra i lavoratori, diretta ad elevarne, sempre di più, la
capacità tecnica ed il valore morale.
Art. 25
Gli organi
corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli
infortuni e sulla pulizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle
associazioni collegate.
Art. 26
La previdenza
è un’altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro
ed il prestatore d’opera devono concorrere, proporzionalmente, gli onori di
essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni
professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile,
il sistema e gli istinti di previdenza.
Art. 27
Lo Stato
fascista si propone:
a – il
perfezionamento dell’assicurazione infortuni.
b – Miglioramento ed estensione
dell’assicurazione maternità.
c – Assicurazione delle malattie professionali
e della T.B.C. come avviamento alla assicurazione generale su
tutte le malattie.
d – Il perfezionamento dell’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria.
e – L’adozione di forme speciali
assicurative, dotalizio per i giovani lavoratori.
Art. 28
E’ compito
delle assicurazioni dei lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle
pratiche amministrative e giudiziarie, relative all’assicurazione infortuni ed
alla assicurazione sociale. Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilito,
quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattie
col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, da amministrarsi
dai rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi
corporativi.
Art. 29
L’assistenza
dei propri rappresentanti, soci o non soci, è un diritto ed un dovere delle
associazioni professionali. Queste devono esercitare direttamente le loro
funzioni di assistenza e non possono delegarle ad altri enti od istituti, se
non per obiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole
categorie.
Art. 30
L’educazione e
l’istruzione, specie l’istruzione professionale, dei loro rappresentanti, soci
o non soci, è uno dei principali doveri alle associazioni professionali. Esse
devono affiancare la azione delle opere nazionali relative al dopolavoro ed
alle altre iniziative d’educazione.
Tratto da
DIRITTO CORPORATIVO ITALIANO
DI C. Costamagna – riveduto e diretto da S. E. Alfredo Rocco
in Roma-27-01-1927-anno V° E.F.
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